Le funzioni dell’Organo di revisione contabile non possono essere gestite in convenzione tra enti locali

Approfondimento di V. Giannotti

La particolarità della richiesta, inoltrata ai giudici contabili da parte del Sindaco di un comune, nasce dalla possibilità e legittimità della costituzione di un unico organo di revisione economico-finanziaria, tra diversi enti locali, disciplinato da convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL, al fine del contenimento della spesa.

Il citato articolo 30, infatti, prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo”. In altri termini, la citata disposizione individua, nello strumento della “convenzione”, la modalità operativa, per gli enti locali, attraverso la quale realizzare l’esercizio associato di “funzioni” e “servizi”, come disciplinato dai successivi art. 31 (Consorzi), art. 32 (Unione di comuni) e art.33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni).

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