Le consulenze attivabili dagli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a tale titolo

I comuni che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, possono affidare un incarico di consulenza che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 sui tagli lineari dell’80% della spesa sostenuta nel 2009?

La corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 227 del 29 aprile 2011) rispondendo ad un quesito dirime la problematica:
– il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge;
– la norma, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento;
– il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi;
– ciò implica una notevole riduzione dei margini di discrezionalità dell’ente locale in sede di valutazione dei presupposti di fatto e di legge necessari per poter conferire legittimamente l’incarico esterno; pertanoto l’ente locale deve motivare puntualmente in ordine alle ragioni che rendono necessario il ricorso a questa tipologia di spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA