Le conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere dei partecipanti in una gara pubblica

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito della produzione dei certificati di alcune condanne penali, pur estinte, nei confronti dell’impresa aggiudicataria, i giudici amministrativi annullano il provvedimento di aggiudicazione. Secondo il Collegio amministrativo, l’attestazione autocertificata di assenza di condanne penali da parte degli amministratori, poi scopertesi non veritiere, incidono in maniera sostanziale sull’aggiudicazione, non potendo l’ordinamento prestare tutela nei confronti di colui che effettui una dichiarazione non veritiera in sede di gara pubblica, costituendo tale dichiarazione non veritiera un’autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell’art. 75, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, quindi sia l’ammissione alla gara che la sua aggiudicazione. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuto il T.A.R. della Campania, Sez. I, nella Sentenza 28/03/2017 n. 620, qui di seguito commentata.

Il fatto

Un società seconda classificata impugna il provvedimento di aggiudicazione della gara, producendo all’evidenza documentazione comprovante l’autocertificazione non veritiera dell’impresa aggiudicataria del contratto di appalto, circa l’assenza di sentenze di condanne a carico dei vertici – amministrativo e tecnico. I giudici amministrativi con ordinanza interlocutoria hanno chiesto al Ministero di Giustizia la verifica di quanto dichiarato dall’impresa aggiudicataria che, in fase di partecipazione alla gara di appalto, aveva modo di autocertificare “che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”. A seguito della trasmissione degli atti da parte del Ministero, risultava invece che, nei confronti del legale rappresentante della società aggiudicataria, erano state emesse tre diverse sentenze di condanna divenute tutte irrevocabili.

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