L’applicazione del divieto di stipulazione dei contratti di co.co.co. per gli enti locali – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 28/6/2016)

In merito alla possibilità di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa(co.co.co.), si pone un problema di interpretazione e di applicazione delle nuove disposizioni legislative, introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le quali dispongono all’art.2 quanto segue:
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
(omissis)
4. Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione di cui ai comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di cui al comma 1“.
In base a tali nuovi vincoli estensibili anche agli enti locali, il Sindaco di un Comune chiede ai giudici contabili se la stipula, a ottobre 2016, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) tra una pubblica amministrazione e un soggetto privato che preveda l’erogazione di prestazioni sino a giugno 2017 debba essere considerata elusiva dello spirito delle nuove disposizioni legislative.
La risposta è contenuta nella deliberazione n. 75, depositata in data 23/06/2016, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte.

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