L’antiriciclaggio è in comune

Fonte: ItaliaOggi

La normativa antiriciclaggio si applica anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e ai vertici delle società da questi partecipate. L’inasprimento delle regole antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri impatta direttamente sulle amministrazioni locali, coinvolgendo i 734 comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e la complessa galassia delle società da loro partecipate.
Recependo la direttiva Ue 2015/849, il governo ha ritenuto di estendere la nozione di «persone politicamente esposte» (ppe o pep) nella quale sono ricompresi alte cariche dello stato, ministri e parlamentari, vertici della magistratura, assessori e consiglieri regionali, parlamentari europei, direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, cui si aggiungono anche i sindaci e i vertici delle società partecipate dei comuni con più di 15 mila abitanti. L’esecutivo ha, così, accolto i suggerimenti contenuti nei pareri resi dalle commissioni parlamentari. Si tratta dell’ennesimo carico di responsabilità per i primi cittadini. La normativa antiriciclaggio prende in particolare considerazione le «persone politicamente esposte» sul presupposto che nei confronti di detti soggetti è attestato da fatti di cronaca concreti il rischio di un loro coinvolgimento in attività a loro volta a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: in particolare, il coinvolgimento delle persone politicamente esposte in reati come corruzione, concussione e peculato, dai quali derivano giri di denaro non commendevoli, può far sì che una condotta non corretta scateni l’immissione nel mercato di denaro che finisca per finanziare attività illecite come, appunto, il riciclaggio.
La normativa, quindi, estende ai sindaci dei comuni di medie e grandi dimensioni ed ai vertici delle loro società partecipate le cautele previste dalla disciplina antiriciclaggio, imponendo in particolare agli intermediari finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio, di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Destinatari della normativa antiriciclaggio, chiamati a verificare il livello di rischio in attività e operazioni finanziarie, secondo il decreto sono le persone fisiche e giuridiche autorizzati a operare in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’ unità di informazione finanziaria (Uif) che provvede alla relativa analisi.
Per esempio, qualora una banca o un ente finanziatore accerti di avere come cliente un sindaco di un comune con oltre 15 mila abitanti o un consigliere di amministrazione di una partecipata, dovrà attivare adeguate procedure basate sul rischio, come, ad esempio, realizzare le operazioni finanziari ottenendo prima l’autorizzazione del direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente; adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Laddove dai controlli effettuati l’operatore finanziario accerti la sussistenza concreta del rischio, dovrà segnalare la circostanza all’Uif, mentre l’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (Dia) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Per i sindaci dei comuni con oltre 15 mila abitanti e i vertici delle società, dunque, da ora in poi sarà richiesta particolare cura e trasparenza nelle loro operazioni finanziarie personali. Un deterrente in più nei confronti dell’abuso della posizione politica che induca al compimento di reati contro la p.a., che supplisce alla carenza di norme specifiche anticorruzione, visto che la legge 190/2012 e le sue disposizioni attuative non sono rivolte agli organi politici (tranne il dlgs 39/2013 in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi), ma ai soli dipendenti pubblici.

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