L’accesso civico generalizzato e quello più restrittivo della tutela degli interessi del richiedente

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici amministrativi di appello, chiamati a giudicare la fondatezza dell’accesso alla documentazione amministrativa, da parte dei dipendenti di una ex società in liquidazione, al fine di ottenere informazioni essenziali per la possibile tutela dei propri interessi in presenza del diniego della PA all’ostensione dei dati richiesti, affrontano in modo dettagliato la differenza sostanziale tra il nuovo accesso civico generalizzato e quello, pure se più restrittivo, della tutela degli interessi in sede giudiziale ai sensi della legge 241/90.

Il mutato quadro giuridico sull’accesso

Prima di entrare nel merito della decisione dei giudici amministrativi di appello, appare di particolare interesse la ricostruzione del diritto di accesso alla documentazione detenuta dalla PA, a fronte del nuovo quadro giuridico.
Il legislatore, pur introducendo nel 2016 (decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97Freedom of Information Act”) il nuovo istituto dell’accesso civico “generalizzato”, espressamente volto a consentire l’accesso di chiunque a documenti e dati detenuti dai soggetti indicati nel neo-introdotto art. 2-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e quindi permettendo per la prima volta l’accesso (ai fini di un controllo) diffuso alla documentazione in possesso delle amministrazioni (e degli altri soggetti indicati nella norma appena citata) e privo di un manifesto interesse da parte dell’accedente, ha però voluto tutelare interessi pubblici ed interessi privati che potessero esser messi in pericolo dall’accesso indiscriminato.

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