La rimodulazione dei piani di riequilibrio a rischio legittimità costituzionale

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici contabili evidenziano il rischio di illegittimità costituzionale degli interventi puntuali del legislatore in merito alla rimodulazione dei piani di riequilibrio, tanto da sollevare la questione di costituzionalità in via incidentale nell’ambito dei controlli sui citati piani.

In particolare, l’oggetto di criticità riguarda le disposizioni di cui all’art. 1, comma 434, della L. n. 232/2016 secondo cui viene disposta la “riformulazione” (estensione o riduzione quantitativa dell’obiettivo di riequilibrio) o la “rimodulazione” (diversa distribuzione temporale del ripiano) di un piano finanziario pluriennale pregresso, cioè la modifica di un precedente piano valido ed efficace, con un atto amministrativo di secondo grado. Il presupposto oggettivo di tale rimodulazione/riformulazione non è però l’emersione di nuovo disavanzo, ma la redistribuzione di squilibri già noti, con un effetto di alleggerimento sugli obbiettivi intermedi annuali.

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