La riforma della dirigenza pubblica e l’indisponibilità dei posti dirigenziali al 15/10/2015 (parte 2) – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Dopo aver evidenziato nella prima parte dell’articolo alcuni principi della preliminare approvazione da parte del Governo della riforma della dirigenza pubblica, l’articolo qui di seguito si sviluppa sulla necessaria ed obbligatoria motivazione dell’amministrazione nella scelta del dirigente, per poi successivamente esaminare la correlazione con le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 sulla indisponibilità dei posti dirigenziali certificati dalle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, come vacanti alla data del 15/10/2015.

LA MOTIVAZIONE NELLA SCELTA DEL DIRIGENTE

Problema di non poco conto, riguarda la scelta del dirigente da parte delle amministrazioni locali, in presenza di una pluralità di domande sul posto da coprire. Si è detto che le amministrazione nei propri avvisi inseriscono sia i criteri di scelta sia i requisiti dei candidati.

In merito ai criteri di scelta, gli stessi devono essere compatibili con quelli enunciati dalla Commissione, che secondo le disposizioni del decreto devono tener conto, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata:

  • della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente;
  • dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni;
  • delle specifiche competenze organizzative possedute;
  • dell’essere risultato vincitore di concorsi pubblici;
  • delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico;
  • delle condizioni di pari opportunità.

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