La corretta procedura per l’erogazione di contributi e sussidi a soggetti privati

Approfondimento di V. Giannotti

Interessante disamina, da parte dei giudici contabili, sui principi e sui presupposti legislativi riguardanti la legittimità dell’erogazione, da parte di un ente locale, di sussidi e/o contributi nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Nel caso in esame il magistrato contabile istruttore, aveva richiesto ad un comune soggetto a controllo, di specificare se i contributi che vengono erogati a soggetti privati avvengono sulla scorta di un regolamento comunale e se a monte della determina di erogazione del contributo viene fatta una valutazione di conformità delle finalità perseguite dal soggetto beneficiario del contributo nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare veniva richiesto di specificare:

  • se, ai sensi del primo comma dell’art. 12 della l. n. 241/90, i criteri e le modalità per l’attribuzione di vantaggi economici sono “predeterminati” in bandi pubblicati dall’ente che definiscono sia l’an e sia il quantum da concedere ai soggetti che partecipano a detti bandi;
  • se, ai sensi del secondo comma dell’art. 12 della l. n. 241/90, i provvedimenti con i quali vengono concessi detti contributi richiamano i criteri e le modalità di cui ai bandi del punto che precede;
  • quale è l’organo competente che predispone i bandi e adotta i singoli provvedimenti di attribuzione dei vantaggi economici.

In risposta alle citate richieste, il Comune evidenziava come i contributi/sussidi fossero stati erogati sulla scorta di regolamento “per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliari finanziari” approvato dal Consiglio Comunale, in coerenza con il citato regolamento le determine di erogazione dei contributi vengono effettuate sulla base delle indicazioni risultanti da delibera di Giunta Comunale, mentre la valutazione di conformità delle finalità perseguite dal soggetto beneficiario del contributo, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, viene fatta implicitamente dalla Giunta Comunale senza però essere formalizzata nella relativa delibera. Infine, il comune evidenziava che i criteri e le modalità per l’attribuzione di vantaggi economici non sono “predeterminati” in bandi pubblicati dall’ente.
Il magistrato istruttore rimetteva la questione al Collegio contabile.

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