IVA

Non sono esenti da IVA gli acquisti di beni destinati ad un’attività a sua volta esentata (es., quella sanitaria), poiché l’esenzione si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata senza poter detrarre la relativa imposta.

(Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 13 gennaio 2010, n. 355)

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