Incentivi tecnici: fuori dai limiti del fondo accessorio

Approfondimento di V. Giannotti

Dopo un primo intervento restrittivo della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (deliberazione n.7/2017), che ha ritenuto inclusi nel fondo accessorio i nuovi incentivi disposti dal nuovo codice degli appalti (art.113 del d.lgs.50/2016), la Sezione della Liguria (deliberazione n.58/2017) ne chiedeva una rivisitazione del parere restrittivo, ma la Sezione Autonomie, con la deliberazione n.24/2017, dichiarava inammissibile la richiesta della Corte territoriale e confermava il suo precedente parere restrittivo. Gli operatori, ivi inclusa l’ANCI ed altre Associazioni, chiedevano uno specifico intervento da parte del legislatore per una modifica della normativa, al fine di chiarire in modo definitivo che i citati incentivi avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo dei fondi decentrati, in modo non dissimile da quanto avveniva prima del nuovo codice degli appalti, ossia per gli incentivi alla progettazione. La problematica non è di poco conto, in quanto le disposizioni di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017 prevedono che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”…

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