Importante novità sul fondo del salario accessorio 2017 nel TUPI presentato dal Governo

Approfondimento di V. Giannotti

Il Consiglio dei Ministri n.14 del 23/02/2017 ha dato il via libera al nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego che, tra le altre misure, prevede rilevanti novità in tema di costituzione del fondo del salario accessorio dei dipendenti degli enti locali, abrogando le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a mente del quale “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. In altri termini, con l’approvazione del TUPI vengono meno le limitazioni sul salario accessorio previste dalla normativa, ma sono introdotte altre limitazioni che qui di seguito vengono commentate.

I nuovi limiti al salario accessorio per gli enti locali

La normativa evidenzia come, in attesa dell’armonizzazione dei trattamenti accessori definiti nel Contratto Collettivo Quadro per la definizioni dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali periodo 2016-2018 (sottoscritto dall’ARAN e dalle parti sindacali in data 13/07/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

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