Illegittimo ma non illecito l’autoliquidazione della posizione organizzativa del responsabile finanziario

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici contabili stabiliscono alcuni principi di rilevante interesse e precisamente:
a) l’autorizzazione a definire in via stragiudiziale una controversia in materia di lavoro, esclude che si tratti di riconoscimento di debito fuori bilancio e quindi di competenza del Consiglio comunale, né può affermarsi che la transazione, in quanto tale, debba soggiacere alla procedura di cui all’art. 194 del T.U.E.L.;
b) in relazione al conflitto di interessi del responsabile finanziario, per essersi liquidato le somme in proprio favore, pur rappresentando una illegittimità la stessa non dà luogo ad illecito contabile qualora vi sia assenza di un danno erariale e cioè una spesa priva di utilità per l’Amministrazione che l’ha sostenuta o la mancata acquisizione di incrementi patrimoniali o la perdita di denaro.

La vicenda

Il Sindaco nominava i responsabili sia dell’Area amministrativa che di quella Finanziaria, ma avendo la Giunta Comunale rinviato la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato a successivo atto deliberativo, nel decreto di nomina dei responsabili nulla veniva quantificato a tale titolo.

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