Il corretto iter per l’approvazione delle transazioni da parte dell’ente locale

Approfondimento di V. Giannotti

Ancora dubbi, da parte degli enti locali, sulla possibilità di transigere una controversia, sia in merito alla differenza con i debiti fuori bilancio, sia, infine, quale organo è competente ad impegnare l’amministrazione.
In un recente articolo pubblicato su questa rivista (Transazioni e debiti fuori bilancio. Gli indirizzi dei magistrati contabili 19/05/2017), i magistrati contabili pugliesi avevano precisato come una sentenza già divenuta esecutiva non possa degradare a successiva transazione, a meno di non eludere un precetto normativo, codificato dall’art. 194 del TUEL, il quale impone il suo riconoscimento al Consiglio Comunale, senza che questi abbia alcuna possibilità di effettuare valutazioni sulla loro possibile utilità e/o arricchimento per l’ente, rappresentando tale riconoscimento un atto vincolato e obbligatorio. Una volta riconosciuto il debito la relativa deliberazione deve essere trasmessa alla Procura della Corte dei conti, la quale potrebbe rilevare un possibile danno erariale qualora si sia in presenza di due elementi: l’antigiuridicità dell’agire amministrativo, che ha dato origine al contenzioso, determinando la conseguente soccombenza nelle diverse forme della condanna al risarcimento ovvero dell’accordo con funzione transattiva e l’atteggiamento processuale tenuto dall’amministrazione pubblica, negligentemente passivo oppure temerariamente attivo, che abbia aggravato il danno. Sul punto, evidenziavano i giudici contabili, come non fosse possibile attivare la transazione su un debito nascente da sentenza esecutiva divenuta definitiva, in quanto l’ente locale, in tale ipotesi risulterebbe privo della capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art.1966 del Codice civile), con conseguente nullità della transazione (Cass. Civ., Sez.III, 30 gennaio 1990, n.635).
Ora, al di fuori delle citate ipotesi, un Comune intende effettuare una transazione con il fornitore, a fronte di mancati impegni di spesa nel tempo, pur essendo dovuti al citato fornitore gli importi reclamati, al fine di evitare che il contenzioso giudiziario sfoci in un possibile debito fuori bilancio, chiede a tal riguardo ai magistrati contabili:
a) se la transazione consistente nell’eliminazione degli interessi moratori con ripartizione di pagamento in più esercizi finanziari, sia di natura diversa dall’iter previsto per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
b) se l’approvazione del bilancio, da parte del Consiglio Comunale, ove siano stati inseriti le citate spese coperte dalla transazione siano o meno sufficienti, ovvero se sia necessario una possibile pronuncia nel merito.

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