Il Commento – Le operazioni di indebitamento da parte degli enti locali. Quali limiti applicare nel 2016?

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 11/5/2016)

Non di poco conto la questione posta, all’attenzione dei giudici contabili, in merito al rispetto dei limiti di indebitamento da parte dell’ente locale che avrebbe intenzione di accendere un mutuo per investimenti, la domanda rivolta è stata la seguente:

  • Se l’ente deve rispettare ancora il limite previsto dall’art.204 del TUEL, a mente del quale “l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera … il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”;
  • Se, invece, l’ente debba rispettare quelli previsti dall’art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 secondo il quale “Le operazioni di indebitamento … sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione … Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione”.

La risposta al sopra indicato quesito è contenuta nella deliberazione n. 85, depositata in data 3 maggio 2016, della Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Siciliana.

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