Il Commento – Le modalita’ di recupero del salario accessorio all’esame dei giudici contabili

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 27/4/2016)

I giudici contabili, dopo aver accertato in modo puntuale le violazione delle retribuzioni del salario accessorio da parte di un Comune, indicano in modo chiaro come le citate somme andranno recuperate, anche alla luce delle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016. In particolare, dopo una approfondita disamina delle violazione del salario accessorio del personale non dirigente e di quello dirigente, i giudici contabili indicano ciò che è consentito effettuare all’ente per il recupero delle somme distribuite in violazione dei vincoli finanziari, precisando in particolare come “deve, comunque, ritenersi sempre esclusa la possibilità di procedere alla ripetizione delle somme indebite direttamente sui dipendenti e sui dirigenti”. I giudici contabili precisano, inoltre, al contrario del parere fornito di recente dall’ARAN, che le somme di cui all’art.15 comma 5, CCNL 01/04/99, possono essere proposte anche per periodi pluriennali e remunerare anche altre attività oltre che ai progetti obiettivo (Turnazione, reperibilità ecc.), facendo venire meno le indicazioni dell’ARAN circa la non retroattività del nuovo orientamento applicabile solo a partire dall’anno 2015. Qui di seguito sono esaminate le conclusioni  della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, nella deliberazione 18 aprile 2016 n.39.

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riforma Brunetta, D.L. n. 78/2010, Leggi di stabilità 2014 e 2016

Bolzano, 9 giugno 2016

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