Il bilancio consolidato e farmacia comunale

ANCI Risponde alla domanda posta da un Comune su quali siano i presupposti per stabilire il perimetro di consolidamento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/4 D.lgs. 118/2011.

Domanda:

Si chiede se il bilancio di una Farmacia Comunale s.r.l. debba essere oggetto di consolidamento con questi dati: attivo farmacia inferiore al 10% del totale attivo del Comune; patrimonio netto farmacia inferiore al 10% del patrimonio netto del Comune; componenti positivi della gestione farmacia superiore al 10% dei componenti positivi della gestione del Comune.

Risposta:

Le Srl interamente controllate dal Comune, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, fanno senz’altro parte del “Gruppo amministrazione pubblica”. Tra queste, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 3.1 del citato allegato 4/4, il Comune deve individuare “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”.

Richiamando quanto stabilito dal paragrafo 3.1 già citato, gli enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di quelle soggette al bilancio consolidato nei casi di “Irrilevanza”, e di “Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli”.

Il caso di irrilevanza si ha quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per i Comuni sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: – totale dell’attivo, – patrimonio netto, – totale dei ricavi caratteristici.

Il paragrafo 3.1 precisa anche che la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

Sulla base di quanto sopra richiamato, si ritiene che nel caso prospettato dal Comune, registrando la Srl in questione un volume totale dei ricavi caratteristici superiore al 10% dei componenti positivi della gestione del Comune, non possa essere esclusa dal bilancio consolidato.

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