I pareri delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sugli incarichi dirigenziali a termine

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con le deliberazioni n. 12 e 13 dell’8 marzo (tanto attese fra gli operatori) si sono pronunciate sulla questione relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica, relativamente al dubbio se occorra rispettare le percentuali di cui all’art. 19, comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 o se sia ancora vigente ed applicabile l’art. 110, comma 1 del TUEL che non prevede alcun limite.

I giudici contabili, esclusa l’abrogazione tacita dell’art. 110, comma 1 del TUEL, hanno riconosciuto la diretta applicabilità agli enti territoriali di tutte le disposizioni contenute nell’art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001. Sono infatti direttamente applicabili agli enti territoriali le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio (che le disposizioni dettate dall’art. 19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 324/2010).

Quanto alle concrete percentuali applicabili,le Sezioni Riunite, “considerato che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell’8% in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell’amministrazione locale. Va conseguentemente esteso agli enti locali anche il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (art. 19, comma 6 bis del d.lgs. 165/2001) che, superando le precedenti incertezze, ha definitivamente precisato le modalità applicative in base alle quali il quoziente derivante dall’applicazione di tale percentuale, deve essere arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso e’ uguale o superiore a cinque.”

Mentre con la successiva deliberazione n. 14 dell’8 marzo, le Sezioni Riunite si pronunciano sulle disposizioni contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL, volte a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie, al di là delle previsioni della pianta organica dell’ente locale. La specificità della fattispecie – che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude, nel caso in esame, l’ipotesi di incompatibilità tra norme. Né può ritenersi che la nuova disciplina della dirigenza, dettata esplicitamente per le sole amministrazioni dello Stato (art. 13 del d.lgs. 165/2001), integri un sistema normativo tendenzialmente completo, in considerazione, da un lato, della limitata portata applicativa dell’art. 19, comma 6 ter (che estende agli enti territoriali le sole disposizioni relative alla dirigenza a contratto) e, dall’altro, della riserva statutaria e regolamentare attribuita agli enti territoriali dall’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 111 del TUEL. Possono quindi essere conferiti incarichi dirigenziali fuori dotazione organica, nel rispetto della percentuale massima prevista per legge (5% della dotazione organica sia negli enti ove è prevista la dirigenza che in quelli ove non è prevista) e del possesso di particolari professionalità, non riscontrabili all’interno dell’ente (limitatamente agli enti ove non è prevista la dirigenza).

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