Gruppo amministrazione pubblica e bilancio consolidato

Approfondimento di V. Giannotti

A fronte dell’inserimento da parte di un Comune nel perimetro di consolidamento di società in house, ossia creata per la gestione del servizio idrico integrato quale società di ambito ottimale, si riscontra una divergenza tra di opinioni tra il comune sulla correttezza del citato raggruppamento e la società di ambito ottimale la quale sostiene al contrario di non rientrare nel novero delle società da consolidare.

La classificazioni delle società da consolidare

Le disposizioni legislative prevedono che gli enti locali debbano procedere a due distinte operazioni:
a) la prima che consiste nel formulare un elenco di tutti gli organismi, enti e società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) un secondo elenco nel quale debbano essere inserite solo quelle oggetto di successivo consolidamento.
Infatti, ai sensi del punto 3.1. del principio applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, non tutte le entità comprese nel primo elenco confluiscono anche nel secondo, dovendo essere escluse dal consolidamento tutte quelle componenti del gruppo considerate irrilevanti o per le quali risulti impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

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