Gestione macroaggregati – Anci Risponde

Anci risponde a un quesito sulla possibilità per il responsabile di servizio di un Comune inferiore ai 5.000 abitanti di gestire autonomamente e legittimamente vari macroaggregati, fatto salvo l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

Quesito

Nel nostro comune inferiore ai 5.000 abitanti non è mai stato approvato il PEG. La Giunta Comunale stabiliva (e ancora adesso) ogni anno gli obiettivi e il piano delle performance.
La gestione degli stanziamenti di bilancio avveniva da parte dei responsabili di servizio rispetto ad una assegnazione informale delle risorse di entrata e degli interventi di spesa stabiliti in sede di costruzione del bilancio.
Per esempio all’interno di un singolo intervento (non essendoci i capitoli dettagliati del PEG) la spesa era gestita autonomamente e legittimamente dal responsabile di servizio. Il nuovo art. 169 c. 3 del TUEL riconferma la facoltatività per i comuni inferiori a 5.000 abitanti del PEG, ma ora il consiglio comunale disciplina e dettaglia gli stanziamenti solo fino alla categoria in entrata e al programma nella spesa.
Preso atto che la competenza del Consiglio Comunale si è ridotta di uno stadio, nel caso per esempio della spesa: da Tit. – funzione – servizio – intervento a Tit. – missione – programma. In assenza di PEG non vi sono articolazioni in macroaggregati e capitoli.

Si chiede in analogia a quanto succedeva nel previgente ordinamento, se all’interno del programma i vari macroaggregati possono essere gestiti autonomamente e legittimamente dal responsabile di servizio, fatto salvo l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, c.1-bis., disciplinando le opportune modalità nel regolamento di contabilità? Lo può già essere anche nella congiuntura attuale, nelle more dell’adeguamento del nuovo regolamento di contabilità?

Risposta Anci

In via preliminare si mette in evidenza che si condividono le considerazioni svolte nella premessa del quesito.

Inoltre, si condivide la considerazione svolta, in base alla quale si afferma che, all’interno del programma i vari macroaggregati possono essere gestiti autonomamente e legittimamente dal responsabile del servizio, fatto salvo l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1bis del Tuel. Ciò potrà avvenire anche nelle more dell’adeguamento del regolamento di contabilità alle novità introdotte dal Dlgs 118/2011 e sue successive modifiche.

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