Fuori dalla procedura di dissesto le sentenze esecutive che stabiliscono obbligazioni di fare

Approfondimento di V. Giannotti

La decisione del giudice amministrativo riguarda l’ottemperanza ad un sentenza non opposta nei confronti di un Comune, in cui si è formato giudicato definitivo, e della correlazione della stessa in presenza di ente che versi in stato di dissesto, avuto riguardo alla separazione della massa dei crediti e dei debiti che, dalla data di dichiarazione del dissesto, confluiscono all’interno della gestione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per tutto ciò che è antecedente alla citata data, mentre per tutte le obbligazioni successive le stesse rientrano nella gestione ordinaria.
Il problema, tuttavia, si pone in caso di condanna dell’ente locale ad un’obbligazione di fare, ossia nel caso in cui la sentenza definitiva di condanna stabilita dal Tribunale riguardi, nel caso di specie, l’obbligo di effettuare opere di sostegno e di consolidamento a carico dell’amministrazione soccombente. L’esame della particolare questione è stato affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella sentenza 06/04/2017 n.4265 qui di seguito commentata.

Il fatto

A seguito della condanna, definitiva disposta dalla Corte d’Appello nei confronti del Comune, al fine della realizzazione di opere di sostegno e consolidamento, ricorrono al TAR i beneficiari della citata sentenza definitiva, ai fini dell’ottemperanza nell’esecuzione dei citati lavori a cura e spese del Comune inadempiente. Il Comune resiste alla citata ottemperanza precisando che essendo soggetto alla procedura di dissesto (considerata equivalente alla procedura introdotta dall’art.78 d.l.112/2008 per Roma Capitale), la provvista per potere eseguire i lavori sarebbe comunque posta a carico della Gestione commissariale e non della gestione ordinaria, essendo l’obbligazione precedente alla data di dichiarazione di dissesto.

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