Fisco: costi, rate e tempi. Tutti gli ostacoli per chiudere le vecchie liti

Fonte: IlSole24Ore

Quattrocento milioni di euro. È il gettito che il Governo si attende dalla sanatoria delle liti fiscali pendenti con l’agenzia delle Entrate (purché avviate entro la fine del 2016) in ogni grado di giudizio (quindi dalla Commissione provinciale di primo grado alla Cassazione) prevista dall’articolo 11 della manovrina (decreto legge 50/2017).

Solo gli avvisi di accertamento
Alla stima dei 400 milioni di euro – secondo quanto si legge nella relazione tecnica al decreto – si arriva circoscrivendo il perimetro delle liti interessate dalla sanatoria, che consente di “rottamare” il contenzioso pagando tutti gli importi contestati dalle Entrate nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto ma con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Prima di tutto si tratta di una sanatoria che riguarda l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione. Quindi qual è l’ambito opertaivo? Le liti interessate per lo più riguardanti gli avvisi di accertamento, per i quali è prevista la riscossione frazionata in base allo stato e al grado del giudizio.

La solvibilità

È la stessa relazione tecnica a porre un’altra questione: «La platea dei contribuenti che potrebbe essere interessata alla definizione delle liti deve essere connotata, oltre che dalla propensione a definire le pendenze tributarie, anche – in un periodo che ancora risente degli effetti della crisi economica – dalla solvibilità». Quindi contribuenti che siano concretamente in grado di pagare. Un termine di riferimento è rappresentato dai ricorrenti in primo grado che versano direttamente il terzo dell’imposta dovuta provvisoriamente in caso di impugnazione. E la media nell’ultimo quadriennio è del 5% che però viene dimezzata in via prudenziale al 2,5 per cento. Una volta ottenuto il numero magico va applicato alla maggiore imposta in contestazione. E qui occorre fare un altro distinguo tra merito e Cassazione. Perché nel merito – tra primo e secondo grado – la maggiore imposta in contestazione considerata per la stima è complessivamente di 11,9 miliardi. In Cassazione, invece, è di 7,5 miliardi ma qui bisogna rivedere ulteriormente al ribasso il tasso di adesione, che viene infatti prudenzialmente indicato nell’1,5 per cento.

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