FCDE: calcolo non corretto in sede di riaccertamento straordinario. Conseguenze
Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

I giudici contabili, a seguito del riscontro del non corretto calcolo del primo accantonamento al FCDE in fase di riaccertamento straordinario, non condividendo la metodologia applicata dall’ente, ne determinano il maggior valore e la differenza, considerata grave irregolarità contabile, con la conseguenza che il maggior valore accertato dovrà essere rettificato nei conti di bilancio e portato quale maggior disavanzo, con i necessari aggiustamenti anche nei bilanci degli esercizi successivi. Tali sono le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella deliberazione n.116 depositata in data 22/09/2016.

LA DETERMINAZIONE DELL’EXTRADEFICIT
Un Comune capoluogo toscano, aveva proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ed al primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a seguito dell’obbligatorio passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. Dai conti certificati emergeva il seguente risultato derivante dalle citate operazioni di riaccertamento straordinario:

  • era stato accertato un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a € 152.924.832,20 come risultante alla riga “totale parte disponibile” di cui all’allegato 5/2 al d.lgs.118/2011;
  • venivano accantonate quote per il primo accantonamento al FCDE pari ad € 152.088.767,22;
  • l’extradeficit pari ad € 152.924.832,20 , determinato al 01/01/2015, veniva ripartito in 30 rate costanti con specifica deliberazione del consiglio comunale, in conformità al DM 02/04/2015.

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I quattro principi contabili applicati

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Il Pacchetto comprende:
1. Il principio applicato della programmazione, Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011
2. Il principio applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011
3. Il principio applicato della contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011
4. Il principio applicato del bilancio consolidato, Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011

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