Erogazione della quota addizionale irpef non ripartibile

Comunicato Ministero dell’interno 25 ottobre 2011

L’articolo 4 comma 4bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha stabilito che a decorrere dal 1 aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale IRPEF, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 settembre 1998, n. 360, senza l’indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Il successivo comma 4 ter del medesimo articolo 4 del citato decreto legge n. 2 del 2010, ha inoltre stabilito che le suddette somme, sono attribuite ai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno del 20 febbraio 2008 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto dell’incremento del gettito compartecipato;

Premesso quanto sopra si sfa presente che ai sensi della citata disposizione sono state riassegnate sul capitolo 1320, le seguenti somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal capo pro-tempore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma, stante la chiusura della contabilità speciale codice 1903, intestata al “Ministero dell’interno – addizionale irpef enti locali”, autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze:

Euro 5.071.987, riassegnati alla fine dell’esercizio finanziario 2010;

Euro 18.350.221, riassegnati nel corso del corrente esercizio finanziario.

In relazione a ciò si comunica che si è provveduto all’attribuzione delle citate risorse e che i dati saranno consultabili sul sito di questa Direzione centrale alla voce “Trasferimenti erariali e Attribuzione di entrate da federalismo municipale” voce di assegnazione”Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali” – “ ripartizione quote rinvenienti addizionale IRPEF.”

Le erogazioni degli importi spettanti sono state disposte in data 17 ottobre 2011 e sono già consultabili sul sito internet alla voce pagamenti.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto le risorse sono attribuite ai comuni, con esclusione di quelli facenti parte delle Regioni a statuto speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA