Entro il 30 aprile va approvato il rendiconto della gestione 2010

Il rendiconto e gli allegati

Il rendiconto, atto di competenza del consiglio, si compone di una lunga serie di documenti, che vale la pena ricordare:

– conto del bilancio, con annesse le tabelle dei parametri di deficitarietà e dei parametri gestionali;
– conto del patrimonio;
– conto economico e prospetto di conciliazione (non sono obbligatori nei comuni con meno di 3mila abitanti);
– relazione della giunta;
– elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
– deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
– relazione dell’organo di revisione;
– conto del tesoriere e degli agenti contabili;
– prospetti Siope (da quest’anno);
– prospetto del patto relativa di stabilità interno;

Per prassi sono allegati al rendiconto anche:

– inventario;
– nota informativa sugli swap;
– prospetti dimostrativi delle spese di personale,  del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale e della tarsu (per i comuni);
– attestazione relativa ai debiti fuori bilancio a fine 2010;
– informazioni consuntive relative alle partecipate.

Non vanno dimenticati, infine, gli obblighi relativi al referto del controllo di gestione e alla relazione consuntiva 2010 sui piani di razionalizzazione nell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici (da inviare entrambi alla corte dei conti) e la pubblicazione dell’albo dei beneficiari per l’anno 2010.

Il termine

Il termine per l’approvazione è il 30 aprile (comma 7, articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 aggiunto dalla relativa legge di conversione).
Il  termine riguarda la deliberazione e perciò non è da considerare legittima la prassi invalsa di convocare il consiglio in uno degli ultimi giorni antecedenti la scadenza, in quanto così non verrebbe rispettata la previsione di legge. La mancata approvazione del rendiconto da parte dell’organo consiliare entro il termine determina, sino all’adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. L’inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza (principio contabile n. 3, punti 20 e 21); per i comuni delle regioni a statuto ordinario dal 2011 quest’ultima disposizione va coordinata con il decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, con il quale sono soppressi i trasferimenti erariali.

Sulla mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile

Il testo unico degli enti locali non prevede una specifica sanzione decadenziale in caso di mancata approvazione del consuntivo nel termini predetti, diversamente da quanto previsto invece per il bilancio preventivo (scioglimento del consiglio). In ogni caso le sezioni regionali di controllo della corte dei conti, in sede di controllo di regolarità contabile ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 sui bilanci, hanno evidenziato la criticità conseguente al non rispetto dei termini.
La recente deliberazione n. 41/2011 della sezione regionale di controllo per il Molise, in proposito, si sofferma sulle conseguenze dal mancato rispetto dei termini, molteplici e di diversa natura, dirette e indirette e differite, con ineludibile ripercussione sugli esercizi successivi, tali da ledere o minacciare la sana gestione finanziaria dell’Ente o gli equilibri di bilancio.
Rileva, innanzitutto, la Sezione come la mancata approvazione del rendiconto da parte dell’ente costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia. Al riguardo non appare superfluo ricordare come il rendiconto della gestione rappresenti un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.
Attraverso la presentazione del rendiconto l’ente locale dimostra il profilo di c.d. “accountability” raggiunto, vale a dire degli aspetti di responsabilizzazione e di capacità di rendere il conto della propria attività, sia sotto il profilo “interno”, relativo all’uso delle risorse orientate al raggiungimento di risultati di efficacia, efficienza e di buona qualità dei servizi resi; sia “esterno”, vale a dire proiettato alla soddisfazione dei cittadini ed al perseguimento del benessere sociale dell’intera comunità rappresentata; sia, infine, con riferimento all’aspetto “contabile”, veicolato attraverso la dimostrazione dei progetti realizzati e dei risultati ottenuti dalle azioni e decisioni amministrative, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti ed amministratori (cfr. Principi contabili n. 3 – Finalità e fondamenti del rendiconto, approvati nel 2009 dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno). Inoltre la ritardata deliberazione del rendiconto configura l’ipotesi di perdurante inerzia o ritardo nell’adozione di un atto obbligatorio per legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n.13591), cui può conseguire l’attivazione della procedura espressamente disciplinata dall’art. 136 del richiamato D. Lgs. n.267/2000 circa l’esercizio di poteri sostitutivi degli organi da esercitare attraverso un Commissario ad acta nominato dal solo Difensore civico regionale, e non più dal Comitato regionale di controllo in quanto soppresso per effetto delle disposizioni contenute nella Legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3.
La Sezione rileva, inoltre, un ulteriore pregiudizio secondo cui la mancata approvazione del rendiconto preclude la possibilità per l’ente locale di utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione atteso che, ai sensi del corredo normativo previsto dagli artt.186 e 187, co. 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, sussiste la mera facoltà per l’ente locale di applicare dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione immediatamente successivo per finanziare le spese indicate nell’art.187, co. 2, lett. a), b) e c), rivestendo esso carattere meramente “presunto”, in quanto non accertato con l’approvazione del rendiconto.
Rimane, invece, preclusa la possibilità dell’attivazione delle spese per tali fondi, operazione necessariamente condizionata all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio “precedente” chiuso, come pure l’applicazione di detto avanzo a copertura delle spese di investimento, finanziabili unicamente mediante l’avanzo di amministrazione “accertato” attraverso l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art.183, co. 2, lett. d, e 3).
Sono da evidenziare ulteriori conseguenze e preclusioni derivanti, ope legis, dalla mancata approvazione del rendiconto e dagli inadempimenti ad essa connessi. Ne costituisce esempio quanto stabilito dall’art.203, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., secondo cui l’approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente costituisce imprescindibile condizione per deliberare il ricorso ad eventuale indebitamento, attraverso la contrazione di nuovi mutui.
Inoltre, la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell’ente, verificatasi proprio a causa dell’omessa approvazione del rendiconto, comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell’art.161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest’ultimo nel testo modificato dall’art.27 co. 7, L 28/12/2001, n.448).
La mancata approvazione nei termini determina altresì, fino all’adempimento, la condizione di ente strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (cfr principio contabile n. 3 per gli enti locali). La Sezione ritiene infine di sottolineare come nell’analoga situazione versino gli enti che non presentino il certificato del rendiconto, con l’annessa tabella di cui al comma 1, dell’art.242 T.U.E.L., sino all’avvenuta presentazione (art.243, co. 6, lett. a, T.U.E.L.).”

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