DURC – verifiche in capo all’ente locale

TAR Lazio 22/2/2011, n. 1627

1. Regolarità del durc deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve essere mantenuta per tutto lo svolgimento della procedura selettiva 2. La verifica della regolarità contributiva non rientra nella competenza delle stazioni appaltanti, bensì in quella degli enti previdenziali; le stazioni appaltanti non possono sindacarne il contenuto

1.Con riferimento al requisito di regolarità contributiva, il consolidato orientamento assunto sia dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (parere n. 23/2009) sia dal giudice amministrativo ritiene che la stessa costituisca requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, ma anche per la relativa partecipazione alla gara, con l’effetto che l’impresa concorrente deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di selettiva. Ne consegue che, ai fini della valutazione della regolarità contributiva, il termine entro cui l’impresa concorrente ha l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti coincide con il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.
Ne discende che all’impresa vengono richiesti, non solo la regolarità contributiva come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma anche il mantenimento della “correttezza” contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.

In tal senso, anche la Deliberazione n. 89 del 28.11.2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ai sensi del quale l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, ritiene “irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, anche se i loro effetti, dal punto di vista della disciplina dell’obbligazione, retroagiscano al momento della scadenza del termine di pagamento”, non riuscendo detti adempimenti ad impedire quella sorta di sanzione indiretta costituita dall’esclusione dalla gara o dall’effetto preclusivo dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico (fra le altre, Cons. St., Sez. IV, 12.3.2009, n. 1458; id., Sez. V, 23.10.2007, n. 5575).

2.Deve invero considerarsi che, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva di cui agli artt. 2 del d.l. n. 210/02 e 3, comma 8, lett. b-bis) del DLgs n. 494/96, la verifica della regolarità contributiva non rientra più nella competenza delle stazioni appaltanti, bensì in quella degli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto (Cons. St., Sez. V, 23.1.2008, n. 147).
La stazione appaltante non ha alcuna possibilità né i mezzi per procedere ad autonoma verifica del requisito soggettivo di regolarità della posizione contributiva e deve attenersi a quanto certificato dall’amministrazione competente (Cons. St., Sez. V, 3.6.2002, n. 3061). Il DURC assume pertanto la valenza di una “dichiarazione di scienza”, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della p.a., assistito da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso.
Attesa la sua natura giuridica, non residua, dunque, in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute (Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1931; id., IV, 10 febbraio 2009, n. 1458) e quindi la stazione appaltante lo riceve quale atto di certezza da cui non può comunque discostarsi, non avendo alcun autonomo potere di valutazione e di apprezzamento del suo contenuto.

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