Distinzione tra entrate ricorrenti e non ricorrenti al fine di potenziare gli investimenti: possibile ripensamento – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 27/6/2016)

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

  • Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
    a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
    b) condoni;
    c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
    d) entrate per eventi calamitosi;
    e) alienazione di immobilizzazioni;
    f) le accensioni di prestiti;
    g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione;
  • Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
    a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
    b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
    c) gli eventi calamitosi,
    d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
    e) gli investimenti diretti,
    f) i contributi agli investimenti.

Avuto riguardo la lotta all’evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza quale entrata non ricorrente, il problema che potrebbe porsi riguarda un eventuale programma di lotta all’evasione che assicuri costantemente le entrate all’ente e tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall’amministrazione a specifica destinazione.

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