Distinzione fra consorzi di servizi (che sopravvive) e di funzioni (da sciogliere)

Questione:

Un consorzio costituito per la gestione dei servizi sociali ai sensi della legge n. 328/2000, sia da intendersi un consorzio di funzioni e, dunque, da sopprimere (o da non costituire) ovvero possa considerarsi un consorzio di servizi e, come tale, suscettibile di conservazione?

Parere

A prescindere dal nomen juris utilizzato, al fine di verificare se un consorzio fra enti pubblici locali sia di funzioni (e quindi da sciogliere) o di servizi che può essere mantenuto in vita, occorre verificare l’attività in concreto esercitata.
Qualora quest’ultima si traduca in un’erogazione di una prestazione assistenziale in attuazione di un diritto soggettivo (ad es. alla salute) del cittadino utente, il consorzio che organizza l’attività si configura quale consorzio di servizi, tuttora ammissibile.
La costituzione di un consorzio per l’erogazione di servizi pubblici a rilevanza economica (sulla nozione cfr. pareri della Sezione Lombardia n.195/2009 e 196/2009) impatta con la disciplina introdotta dall’art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n.133 (e sue modificazioni e integrazioni).
Va da sé che la costituzione di un organismo consortile di servizi, con partecipazione comunale multilaterale, non può risolversi in un’occasione per eludere le disposizioni che pongono argini alle assunzioni, nonché le norme finanziarie volte al contenimento della spesa di personale negli enti locali.

La questione è affrontata nel parere 15/2011 della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

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