Diritto d’accesso

I curricula dei partecipanti ad una selezione pubblica possono rappresentare dati personali dei partecipanti medesimi, l’accesso ai quali, ai sensi dell’art. 24, c. 7, L. 241/1990, è consentito solo in presenza di esigenze difensive che devono essere rappresentate dall’istante.

(TAR Toscana, sez. I, sentenza del 1 aprile 2010, n. 897)

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