Differenza tra sponsorizzazione pura e tecnica ai fini della richiesta del CIG. Parere AVCP.

Sul portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è stato inserito il parere rif. AG 45/2013, dell’ 11/09/2013, nel quale l’Autorità evidenzia l’obbligo dell’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ai contratti di sponsorizzazione. Qui di seguito il parere:

Nonostante l’Autorità si sia  occupata, fin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, di chiarire  mediante atti a carattere generale tutti gli aspetti salienti della medesima,  anche in relazione alle fattispecie contrattuali più ricorrenti, la questione  sembra rilevante proprio nella considerazione che la citata Determinazione n.  4/2011 – che ha sostituito le precedenti Determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010 –  esamina esclusivamente la figura della sponsorizzazione c.d. pura giungendo  alla conclusione della non applicabilità alla stessa della legge n. 136/2010,  senza procedere ad analizzare l’altro tipo di sponsorizzazione, quella c.d.  tecnica, che invece appare in toto riconducibile alla normativa in esame.

Nella Determinazione richiamata contenente “Linee guida sulla  tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13  agosto 2010, n. 136” al paragrafo 3.11, infatti, viene affrontata la  fattispecie dei contratti di sponsorizzazione rilevando come essi non siano  soggetti alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici (salvo  il rispetto di quanto prescritto nell’art. 26 del d.lgs. n. 163/2006), né agli  obblighi di tracciabilità poiché trattandosi di contratti attivi si traducono  in un vantaggio economico e patrimoniale per il soggetto sponsorizzato, che  acquisisce risorse.

Il riferimento è univocamente alla sponsorizzazione c.d.  pura, dove lo sponsor si limita a conferire un finanziamento mentre lo  svolgimento di altre attività – come ad esempio l’esecuzione di lavori o la  prestazione di servizi – è a carico di soggetti diversi, in cambio del diritto  di sfruttare spazi per scopi pubblicitari.

Nell’ambito della figura generale, pertanto, qualificabile  nella sua atipicità come contratto in cui un soggetto (“sponsee” o “sponsorizzato”)  assume, normalmente in cambio di un corrispettivo, l’obbligo di associare a  proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (“sponsor” o  “sponsorizzatore”) è opportuno distinguere la sponsorizzazione che non comporta  alcun onere finanziario per l’amministrazione e, come tale, non è qualificabile  come contratto passivo e non è assoggettato alla disciplina comunitaria e  nazionale sugli appalti pubblici, pur restando applicabili i principi del  Trattato in materia di scelta della controparte e più in generale in tema di  “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e  proporzionalità”, come disposto dall’art. 27 del Codice dei contratti pubblici  (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/7/2013, n. 4034).

La distinzione vale con riguardo alla differente fattispecie,  pur riconducibile al contratto in esame, della sponsorizzazione c.d. tecnica, i  cui caratteri essenziali l’Autorità ha messo in evidenza con la Deliberazione  n. 9 dell’8/2/2012, in relazione alla specificità dell’oggetto consistente  nell’acquisizione o realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura e  spese dello sponsor.

Per quest’ultima fattispecie, la questione è più complessa in  quanto il Codice degli appalti, recependone espressamente la nozione nella  disposizione di cui all’art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la  selezione dello sponsor) a proposito del settore dei beni culturali, richiede  l’espletamento di una procedura concorsuale essendo la prestazione del privato  correlata – come detto – alla realizzazione di lavori, servizi o forniture  pubblici e rientrando conseguentemente nell’obbligo della tracciabilità di cui  alla legge n. 136/2010; il legislatore impone, infatti, che tutti i movimenti  finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici siano  sottoposti al regime indicato.

Pertanto, è vero che nell’ipotesi della sponsorizzazione  tecnica si tratterebbe di denaro privato, ma esso è correlato alla  realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici, per cui sotto questo  profilo è giustificata l’applicazione alla filiera rilevante della normativa  sulla tracciabilità.

In conclusione, al fine della sussistenza o meno dell’obbligo  di richiedere il CIG in relazione ai contratti di volta in volta stipulati dal  Comune di Milano è necessario distinguere se nella fattispecie concreta, in  relazione al contenuto delle obbligazioni poste in capo allo sponsor si rientri  nell’ipotesi della sponsorizzazione pura – esentata da CIG – ovvero in quella  della sponsorizzazione tecnica – sottoposta a CIG”.

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