Dichiarazione di dissesto del comune

TAR Lazio, Latina, sez. I – Sentenza 10 luglio 2012, n. 553

1. In seguito alla dichiarazione di dissesto del comune, la gestione della situazione debitoria dell’ente compete ad un organo straordinario (commissario o commissione straordinaria) attraverso una procedura di tipo concorsuale, che ha la finalità, ispirata al principio della par condicio dei creditori, di indirizzare per il soddisfacimento forzoso del credito dalla esecuzione individuale verso la speciale procedura amministrativa di liquidazione; in tale situazione, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive individuali nei confronti dell’ente, i debiti insoluti non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, e i creditori riacquistano la piena disponibilità di agire esecutivamente sul patrimonio disponibile dell’ente soltanto dopo l’approvazione del rendiconto di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 77 del 1995, come modificato dall’art. 21 del d.lgs. correttivo n. 336/1996.

2. Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di dissesto finanziario, il divieto di un’azione esecutiva individuale nei confronti del comune va esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, indubbiamente, “anche il giudizio di ottemperanza qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro”. Ciò in considerazione “che la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore” (così Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035).

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