Decreto sviluppo

Il decreto sviluppo (dl 70/2011 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”), in vigore dal 14 maggio, interviene con disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell’attività edilizia e di quella fiscale, nonché ad introdurre misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita.

Si segnalano:

articolo 3 Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto;

articolo 4 Costruzione delle opere pubbliche; che modifica il codice dei contratti;

articolo 5 Costruzioni private;

articolo 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici;

articolo 7 Semplificazione fiscale;

Articolo 10 Servizi ai cittadini.

Particolarmente interessante per gli enti locali è l’azione effettuata (articolo 4) per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in costruendo”;

b) limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;

c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;

e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h) disincentivo per le liti “temerarie”;

i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;

m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

q) innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale dell’immobili pubblici.

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