Decreto del 25 settembre 2012 – Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità 2011

Decreto Ministero dell’Interno 25 settembre 2012  – Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità 2011

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

 VISTO l’articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre  2011 n. 149 con il quale è prevista a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

CONSIDERATO che il testo del predetto articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva – prima della modifica introdotta dall’art. 4, comma 12 bis del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – l’applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all’anno 2011;

VISTA la nota n. 76458 del 19 settembre 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale sono stati forniti aggiornamenti su alcuni comuni compresi nell’allegato B del predetto decreto ministeriale 26 luglio 2012;

CONSIDERATA, pertanto, l’esigenza di aggiornare il solo allegato B degli enti assoggettati a sanzione, sulla base della nuova comunicazione del predetto Ministero dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A

 L’allegato B di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2012 richiamato in premessa, concernente i comuni inadempienti al patto di stabilità interno per mancato invio della certificazione ovvero di invio di certificazione non conforme, è modificato nelle nuove risultanze allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA