Debiti fuori bilancio e transazioni le corrette regole indicate dai giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

In sede di istruttoria i giudici contabili hanno rilevato, nei confronti di un comune di piccola dimensione (meno di 6.000 abitanti), una considerevole presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere tanto da chiedere spiegazioni e il dettaglio di tali debiti, secondo la classificazione definita dall’art. 194 del TUEL (lett. a, b, c, etc.), specificando, per ogni singolo debito, gli estremi della delibera di riconoscimento, l’origine della debitoria (fattura, sentenza, decreto ingiuntivo, etc.), l’importo, la data in cui l’ente è venuto formalmente a conoscenza dello stesso, l’annualità di bilancio su cui risulta impegnato l’importo e la data del pagamento.

Le precisazioni dell’ente

Nelle deduzioni sulla rilevazione dei debiti non riconosciuti, l’ente ha precisato che nell’anno di riferimento (rendiconto 2015) non ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per aver intrattenuto una serie di rapporti con tutti i creditori, gestendo attivamente la massa passiva di circa 200.00 euro, pervenendo alla definizione di tutte le posizioni nel corso dell’esercizio 2016 di cui circa 100.000 euro mediante il riconoscimento della legittimità dei debiti e per la differenza mediante accordi transattivi, particolarmente vantaggiosi per l’Ente, con distinzione, così come richiesto dal magistrato istruttore, nelle diverse lettere dell’art.191 del Tuel.

La rilevazione della massa debitoria dell’ente

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13/07/2018 n.109 rileva il ritardo nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non dipendente da ragioni oggettivi o imprevedibili. Dall’esame delle delibere di riconoscimento dei debiti indicate fornite in dettaglio dall’ente, è emerso che gran parte degli stessi afferiscono a compensi per incarichi legali che sono stati affidati, considerando solo l’impegno di un acconto e stabilendo di pagare il corrispettivo a saldo, ad avvenuta definizione del giudizio. Numerose delibere, inoltre, evidenziano una inerzia dell’ente nell’adempimento delle proprie obbligazioni, con conseguente incremento degli oneri dovuti per interessi ed oneri accessori. Sono individuati, inoltre, notevoli ritardi nel riconoscimento, atteso che, in alcuni casi, si tratta di situazioni debitorie anche risalenti nel tempo, oltre a rilevare discrasie tra l’annualità di imputazione a bilancio della spesa indicata dall’ente e quella emergente dal testo delle delibere. L’ente ha precisato uno scarso livello di analisi, ma ha evidenziato, tuttavia, come l’Organo esecutivo abbia attivato sulla parte dei debiti non riconosciuti, un’intensa attività di negoziazione con il fornitori per addivenire a forme transattive sia in diminuzione degli importi che in sede di ripartizione in più esercizi finanziari. Solo un importo di circa 100.000 non ha trovato al momento soluzione in considerazione del fallimento della società e delle negoziazione con l’organo straordinario di liquidazione per una definizione bonaria della controversia. Rileva, inoltre, il Collegio contabile come per i debiti oggetto di transazione la data di insorgenza è, in alcuni casi, notevolmente antecedente a quella della definizione transattiva. Il Sindaco, a tal fine, lamenta la consistenza dei debiti ereditati dalla passata amministrazione e la necessità di una loro puntuale ricognizione al fine della definizione, per quanto possibile di una soluzione transattiva.

Le indicazioni del Collegio contabile

Il Collegio contabile censura, in ogni caso, il ritardo nel riconoscimento e nella definizione dei debiti fuori bilancio. La circostanza che si tratti di debiti derivanti dalle gestioni pregresse non assurge a fattore scriminante, atteso che l’esame della Sezione è, in questa sede, limitato- in una dimensione puramente oggettiva – alla situazione contabile e finanziaria dell’ente, a prescindere dall’imputazione soggettiva di eventuali responsabilità. Pertanto, sottolinea la necessità che la gestione contabile sia conforme alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese di cui all’art. 191 TUEL, atteso che le fattispecie di debiti fuori bilancio rivestono carattere assolutamente eccezionale. Si ribadisce, inoltre, l’imprescindibile priorità della fase di riconoscimento rispetto a quella di pagamento. In merito al doveroso riconoscimento preventivo dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale anche per le sentenze esecutive, il Collegio contabile conferma la sua precedente impostazione secondo cui “il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare risulta comunque necessario anche nell’ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, posto che le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale o provinciale non sono circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività o procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria. Pertanto, alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali degli artt. 193 e 194 del Tuel che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente locale. Inoltre, il tempestivo riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, nonché il conseguente pagamento, non esporrebbero l’ente al rischio di azioni esecutive, considerato che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (previsto dall’art. 14, del D.L. 31/12/1996, n. 669 convertito in legge 28/02/1997, n. 30 come modificato dall’art. 147 della Legge 23/12/2000, n. 288), comporterebbe l’avvio delle procedure esecutive nei confronti della pubblica amministrazione” (delibera n. 29/PAR/2018).

Gli enunciati principi valgono, a maggior ragione, in caso di debiti fuori bilancio di cui alla lett. e) derivanti dall’acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa, ove sussiste la discrezionalità dell’Ente nel riconoscimento dell’utilità dell’acquisizione.

Avuto riguardo alle transazioni oggetto di delibera di Giunta comunale, il collegio contabile precisa che quando ricorrano ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, “non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale ai sensi dell’art 42, comma 2 lett. i) del TUEL” (delibera n. 80/PAR/2017).

Infine, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento di incarichi professionali, si richiama quanto attualmente previsto da punto 5 lett g) dell’allegato 4/2 in relazione agli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni.

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