Danno erariale per affitto agevolato ad associazioni da parte dell’Ente locale

Approfondimento di V. Giannotti

La rilevanza della decisione di giudici contabili, in sede giurisdizionale, risiede nella corretta applicazione della normativa circa la possibilità, da parte di un ente locale, di poter concedere ad associazioni immobili di proprietà non fruibili per fini istituzionali in comodato, ovvero con forte riduzione del canone di affitto.

I fatti di causa

Un comune aveva proceduto alla concessione di un immobile di proprietà ad un’associazione, applicando un affitto del solo 10% del prezzo di mercato, tanto che il Procuratore ha rinviato a giudizio per danno erariale i dirigenti (del servizio assegnazioni immobili e del patrimonio), l’Assessore al Patrimonio ed il Sindaco. La Procura, nella fattispecie concreta contesta le seguenti poste di danno erariale ai convenuti:
a) occupazione dell’immobile senza alcun contratto da parte di un’associazione fino ad una certa data e stipula del contratto di locazione al 10% del prezzo di mercato;
b) mancato versamento della TARSU per avvenuta prescrizione della stessa;
c) canone di locazione pagato dal comune per finalità istituzionali che avrebbero potuto essere svolte nel citato immobile dato alla citata associazione.
Ai fini che qui interessano, il comune aveva preventivamente regolamentato la possibile cessione di immobili di proprietà ad associazioni, prevedendo una possibile decurtazione del canone di locazione nella misura del 50% dei corrispettivi fissati secondo i parametri di cui alla legge 537/1997 (art. 3, lett. D) ed art. 4), oltre a prevedere una previa indizione di avviso pubblico ai fini della citata assegnazione. In merito alle associazioni, è stata prevista la necessaria loro iscrizione in apposito registro.

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