Danno erariale: la responsabilità ricade su chi svolgeva le funzioni di fatto, a prescindere da una sua formale investitura

Approfondimento di V. Giannotti

L’interesse della recente sentenza emessa dai giudici contabili, in merito ad un risarcimento dei danni pagato dal comune ad un cittadino, per mancata custodia della strada da parte dell’ente, riguarda il convenuto dipendente, chiamato a rispondere del danno erariale per aver omesso di presentare denuncia all’assicurazione nei termini, compito che gli competeva di fatto, considerando irrilevante un ordine di servizio che gli attribuisse in modo formale i citati compiti. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza 19/01/2017 n.17.

Il fatto

Il Comune era stato chiamato in giudizio per risarcimento dei danni causati ad un cittadino, a fronte della sua caduta su una pavimentazione sconnessa del marciapiede, e a seguito della condanna disposta dal giudice civile, il pagamento veniva disposto senza possibilità di surroga con l’assicurazione che avrebbe dovuto assicurare e garantire economicamente l’ente dalla copertura finanziaria del sinistro occorso. L’assicurazione era stata, infatti, chiamata al pagamento fuori dai tempi previsti per la denuncia del sinistro (due anni), restando le citate spese a carico del comune. Il Procuratore aveva, a tal fine, convenuto in giudizio, per responsabilità contabile, il funzionario che avrebbe dovuto inoltrare la richiesta all’assicurazione nei termini previsti dal contratto e che, a fronte di tale inerzia, aveva procurato all’amministrazione una spesa inutile.

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