Danno erariale al dipendente, anche di categoria meno elevata, che con i propri comportamenti se ne assuma di fatto la responsabilità

Approfondimento di V. Giannotti

Secondo i giudici contabili risponde di danno erariale il responsabile del servizio che, a seguito di inerzia della risposta dell’assicurazione, faccia decadere i termini per il rimborso dovuto a terzi, a nulla rilevando la categoria di inquadramento dello stesso rispetto a quelle rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione, essendo fondamentale i comportamenti concludenti tenuti dallo stesso.

I fatti di causa

A seguito di inoltro, da parte del responsabile dei servizi finanziari, alla Procura della Corte dei conti, del debito fuori bilancio nascente da una transazione per il risarcimento del danno causato a terzi, il PM contabile attivava la procedura di verifica del citato debito. Dagli atti emergeva che il responsabile del servizio manutenzioni, a seguito del sinistro per i danni causati a terzi, inoltrava la richiesta all’assicurazione. Dopo oltre un anno dall’invio della citata richiesta, quest’ultima rispondeva precisando che alla data del sinistro l’assicurazione non era stata stipulata, trattandosi di competenza di altra compagnia. Alla richiesta da parte del responsabile della compagnia assicurativa competente, avanzata al responsabile del servizio all’ufficio ragioneria, emergeva che la compagnia assicuratrice all’epoca dei fatti era un’altra, fornendone gli estremi ai fini del rimborso del sinistro. Ma, a seguito della nuova richiesta avanzata alla nuova compagnia, la stessa rispondeva che “tale denuncia non può essere da noi accolta, in quanto è stata presentata oltre il termine di un anno previsto dall’art. 2952, terzo comma, del c.c.”.

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