Danno erariale

È connotata da colpa grave e, quindi, foriera di danno erariale, la condotta del sindaco uscente per due mandati consecutivi, che si propone anche per il terzo mandato e che viene poi rieletto primo cittadino a seguito di consultazione elettorale. Al danno partecipano anche i consiglieri comunali che, pur essendo stati avvisati dell’ineleggibilità del sindaco, al primo insediamento della nuova assise comunale, piuttosto che invalidare il risultato elettorale, lo hanno approvato nonostante gli ammonimenti della Prefettura competente; conseguentemente, sindaco e consiglieri sono chiamati a restituire alle casse del bilancio comunale le indennità di carica e i gettoni di presenza indebitamente percepite.

(Corte dei conti-Lazio, sentenza del 25 gennaio 2010, n. 94)

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