Dalla legge anticorruzione alla modifica dell’art. 100 del t.u.e.l.

Entro il 31 gennaio 2013 i comuni sono chiamati ad adottare il Piano di prevenzione della corruzione.
La legge del 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012), recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha difatti introdotto nuove e significative misure contro la corruzione nella pubblica amministrazione, tra cui l’adozione del richiamato Piano.
Sotto la spinta delle disposizioni normative internazionali contro la corruzione – prime fra tutte la c.d. Convenzione di Merida del 2003 e la Convenzione di Strasburgo del 1999, già ratificati dal nostro Paese – il legislatore italiano con la legge 190/2012 è intervenuto su più fronti e in più settori, non soltanto introducendo nuovi obblighi, ma anche e soprattutto modificando numerose disposizioni normative.
Modifiche hanno subito la legge 241/1990, il codice penale, il codice civile, il codice di procedura penale, La legge 20/1994, il d.lgs. 267/2000, il d.lgs. 165/2001, la legge 97/2001 e naturalmente il d.lgs. 163/2006. Unico obiettivo implementare nella p.a. un sistema organico di prevenzione della corruzione, collegato, oltre che alle responsabilità penali, a specifiche responsabilità extrapenali.
Numerose sono le novità. In questa sede si vuole però focalizzare l’attenzione su due aspetti: gli adempimenti che i comuni sono chiamati ad adottare per assolvere ai nuovi obblighi anticorruzione ed il ruolo e le funzioni del segretario comunale, atteso che negli enti locali quest’ultimo “è di norma individuato, salva diversa e motivata determinazione, responsabile della prevenzione della corruzione”.
Per sgombrare il campo da tutte le perplessità e le critiche mosse dai primi commentatori al disegno di legge anticorruzione per aver eretto il segretario comunale a paladino della legalità, il legislatore dell’anticorruzione, con il comma 82 dell’art. 1, ha modificato l’art. 100 del d.lgs. 267/2000. Tale articolo, com’è noto, disciplina la revoca del segretario comunale, prevedendo che il sindaco, mediante un provvedimento motivato e previa deliberazione di giunta, possa revocare il segretario comunale per violazione dei doveri d’ufficio.
A seguito della citata modifica, il provvedimento di revoca del segretario comunale deve essere comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, ovvero, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), la quale deve esprimersi entro 30 giorni. Spirati i quali, il provvedimento di revoca diventa efficace, salvo che – recita testualmente il comma 82 – l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
La richiamata modifica del procedimento di revoca del segretario comunale dovrebbe porre quest’ultimo al riparo da potenziali e verosimili influenze nell’assolvimento del nuovo compito di garante della legalità e dell’anticorruzione, scalfendo, seppur in piccolissima parte, quel peculiare rapporto fiduciario tra sindaco e segretario comunale che, introdotto con la legge Bassanini del ’97, ha finito per svilirne il ruolo e creare un vulnus alla sua posizione di autonomia nei confronti della componente politica della singola amministrazione comunale o provinciale.
Venendo ai principali obblighi cui i comuni sono chiamati ad assolvere entro il 31 gennaio 2013 – salvo differimenti previsti dal “pacchetto mille proroghe” inserito nella legge di stabilità – due sono i principali: il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Il Piano di prevenzione della corruzione deve contenere:

  • l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
  • la previsione, per le attività a più elevato rischio corruzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  • la previsione, con particolare riguardo alle attività a più elevato rischio corruzione, di obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
  • il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  • il monitoraggio dei  rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
  • l’individuazione di specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il segretario comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà svolgere i seguenti compiti:

  • redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale entro il 31.1.2013;
  • trasmettere il Piano ed  il Programma al Dipartimento della funzione pubblica;
  • verificare l’attuazione del piano e la sua idoneità, nonché, proporre modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
  • verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione;
  • individuare il personale da inserire nel programma di formazione;
  • redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell’amministrazione, una relazione recante i risultati dell’attività svolta;
  • trasmettere entro il medesimo termine del 15 dicembre la relazione sull’attività svolta all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione, rammentando che nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività;
  • sovrintendere al coordinamento e al controllo sull’assolvimento dei  nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dai commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge anticorruzione.

Questi gli adempimenti cui far fronte e i compiti del segretario comunale.
Sul fronte operativo, il procedimento anticorruzione dovrebbe prendere le mosse dal provvedimento di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest’ultimo, al fine di redigere il Piano e il Programma sopra indicati, dovrebbe diramare a tutti i dirigenti apposita nota con invito a segnalare le attività a più elevato rischio corruzione.
Eventuale, ma quanto mai opportuna, a parere di chi scrive, è poi la specifica richiesta al prefetto per richiedere il supporto tecnico ed informativo.
Giova rammentare che l’art. 1, comma 6, della legge 190/2012 dispone che “ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo”.

Conclusioni
Dal quadro normativo appena delineato si evince con chiarezza il ruolo chiave che il segretario comunale è chiamato a svolgere in questa nuova stagione dell’anticorruzione, tesa a segnare una svolta nella direzione di una pubblica amministrazione basata su un nuovo sistema di legalità.
Siamo sicuramente di fronte ad una sfida, non priva di difficoltà, una fra tutte, come assicurare la rotazione dei funzionari nei piccoli comuni, spesso privi di funzionari apicali, costretti ad attribuire funzioni  gestionali al segretario comunale, in virtù della previsione contenuta all’art. 97, comma 4, lettera d).
Tralasciando il sistema sanzionatorio approntato dalla legge 190/2012, in caso di violazioni delle norme in esso contenute, sulla scorta delle considerazioni che precedono, si conclude con due riflessioni.
La prima: i segretari comunali saranno senz’altro all’altezza di svolgere il nuovo ruolo di garante dell’anticorruzione che si aggiunge al ruolo già svolto di garante della legittimità e della legalità.
La seconda: il nuovo ruolo di garante dell’anticorruzione, mal si concilia con le competenze gestionali sempre più spesso attribuite ai segretari comunali per sopperire a carenze di professionalità adeguate.
È forse arrivato il momento di riformare lo status complessivo del segretario comunale e la legge anticorruzione ne rappresenta una concreta spinta.

Fonte: La gazzetta degli Enti locali

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