Contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2010 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.

Circolare F.L. 9/2011
Istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2010 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.

1. Premessa

L’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali prevista dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, n. 5, e dall’articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004. Viene stabilito, inoltre, che in caso di insufficienza dei fondi, il contributo e’ ripartito in misura proporzionale.

Per l’anno 2011 occorre tener presente alcuni elementi di novità che rivestono particolare importanza ai fini dell’assegnazione del contributo in questione tra i quali la fiscalizzazione di alcuni trasferimenti erariali conseguente all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale nonché la possibilità per le comunità montane di presentare nuovamente la certificazione contrariamente a quanto indicato con circolare F.L. 5/2010 del 5 marzo 2010.

2. Modalità di compilazione e trasmissione.

La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti interessati (per i destinatari si veda il paragrafo 4), dovrà avvenire, come per gli anni passati, mediante compilazione di un certificato.
Nel certificato, sempre con riferimento all’anno 2010, gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l’ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l’aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente, il periodo – relativo all’anno di riferimento della richiesta – per il quale è stata concessa l’aspettativa sindacale, nonché l’ammontare del contributo richiesto.

I responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati riportati.
Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di certificato allegato alla presente circolare consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-11.html.
Gli enti dovranno trasmettere i certificati, in un originale ed una copia, alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine del 31 agosto 2011.

E’ il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati comporteranno l’esclusione dell’ente dal pagamento del contributo per il corrente esercizio finanziario. In tal caso la certificazione verrà presa in esame nell’esercizio successivo compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Per gli enti che non hanno personale collocato in distacco sindacale non vi è alcun obbligo di presentazione di certificazione negativa.

3. Adempimenti delle Prefetture-UTG

Una volta acquisito i certificati, codeste Prefetture-UTG, dopo aver esperito un controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione, trasmetteranno a questo Ministero – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Area III – Trasferimenti speciali agli enti locali, i certificati stessi in un unico plico entro il 30 settembre 2011.
La certificazione da trasmettere a questo Ufficio dovrà essere in originale. Non verranno prese in esame copie di certificati.
Per eventuali chiarimenti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Assunta Reina allo 06/46548156 assunta.reina@interno.it o alla Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548369 daniela.secondini@interno.it.

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica. Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti interessati copia della presente circolare e dell’allegato modello.

4. Enti beneficiari del contributo

A seguito delle disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché del decreto 21 giugno 2011, del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, si ricorda riguardano i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario (RSO), il contributo di che trattasi è stato fiscalizzato nei confronti di tutti i comuni ad eccezione di quelli appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna (per le quali la normativa richiamata non si applica). Per effetto delle disposizioni citate, salvo ulteriori modifiche legislative, a decorrere dall’anno 2011 il contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali verrà assegnato soltanto ai seguenti enti:

1.comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna; 2.province (dal 2012 anche le province non potranno più beneficiare del contributo in esame – vedi art. 17 decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68); 3.ex Ipab (ora ASP);

4.comunità montane.

Con l’entrata in vigore della normativa in materia di federalismo Fiscale Municipale le risorse relative ai trasferimenti ancora gestiti da questo Ministero sono state determinate nel loro esatto ammontare. Tale circostanza comporterà che eventuali certificazioni relative a spese sostenute ad anni precedenti non verranno prese in esame (ad eccezione delle comunità montane come di seguito precisato).

Riguardo i comuni delle regioni a statuto ordinario ai quali a decorrere dall’anno 2011 non verrà più concesso il contributo in esame occorre precisare che alla definizione dell’importo complessivo dei trasferimenti erariali da fiscalizzare (art.1, comma 1, del decreto 21 giugno 2011, applicativo dell’ art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) hanno concorso le somme che ai medesimi comuni sono state assegnate ed erogate nell’anno 2010 a titolo del medesimo contributo erariale.

Per quanto attiene invece le comunità montane, si ricorda che tali enti erano stati esclusi dall’assegnazione del contributo per l’anno 2010 a seguito delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che aveva previsto quanto segue: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane”.

Sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza n. 326 del 3 novembre 2010, depositata il 17 novembre 2010, ha riformato in parte il citato articolo 2, comma 187, dichiarando, tra le altre, l’illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui si fa riferimento alla cessazioni dei finanziamenti statali di cui alle “altre disposizioni di legge relative alle comunità montane”. Tra le altre disposizioni di legge rientrano le norme che disciplinano l’attribuzione del contributo erariale in esame.

Conseguentemente, per effetto di tale sentenza le comunità montane sono da includere tra gli enti beneficiari del contributo erariale, come peraltro previsto dalla legge 5/1997, e potranno presentare la certificazione con l’indicazione della spesa sostenuta nell’anno 2010, unitamente alla certificazione relativa all’anno 2009, che non è stato possibile produrre in quanto vigevano le disposizioni dell’articolo 2, comma 187, della legge 191/2009.

Per quanto suesposto le Prefetture-UTG dovranno ricevere e trasmettere a questo Ufficio esclusivamente le certificazioni prodotte da comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna, province, ex Ipab (ora ASP) e comunità montane. Tutte le certificazioni trasmesse prima dall’adozione della presente circolare non saranno prese in esame. Le Prefetture-UTG sono invitate ad acquisire le certificazioni degli enti e a trasmetterle successivamente a questo Ufficio accertando che siano state rispettate le indicazioni innanzi descritte.

5. Ulteriori chiarimenti sull’assegnazione del contributo

Si coglie l’occasione per ribadire quanto già comunicato con precedente circolare F.L. 5/2010 del 5 marzo 2010, con la quale venivano forniti opportuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche sollevate dagli enti beneficiari riguardo l’assegnazione del contributo di che trattasi.

Il primo aspetto da chiarire riguarda il dispositivo di cui all’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ed il significato da attribuire alla terminologia adoperata dal legislatore. La legge 5/1997 prevede, infatti, un contributo per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali mentre nel caso in questione si ritiene che il rimborso statale faccia riferimento all’istituto del distacco sindacale. Infatti, è da supporre, a tal proposito, che il legislatore nel volersi fare carico della particolare situazione dei comuni dove presta servizio personale con incarichi sindacali, ha inteso far riferimento proprio alla fattispecie del distacco sindacale anziché a quella dell’aspettativa sindacale. Peraltro, dall’esame delle varie norme che disciplinano il collocamento in aspettativa sindacale del lavoratore (art. 31 legge 20/5/1970, n. 300; art. 12 e 17 CCNLPub 15/1998 ecc.) emerge che il lavoratore può fruire di aspettativa sindacale non retribuita. L’aspettativa sindacale non retribuita è coperta solo da contribuzione figurativa, mentre solo il distacco sindacale è retribuito (cfr. artt. 5 e 12 CCNQ 7 agosto 1998).

In questo caso, pertanto, ci sarebbe contraddizione nel prevedere un contributo per una spesa che non viene sostenuta da parte dell’ente.
Il secondo punto attiene alla possibilità di inserire nella certificazione prodotta il costo relativo alle varie giornate di permesso sindacale usufruito dal personale nel corso dell’anno.
Si ribadisce, a tal riguardo, che il contributo viene corrisposto unicamente per la spesa sostenuta per il personale collocato in distacco sindacale mentre non verrà preso in esame il costo per i vari permessi sindacali usufruiti dal personale, fattispecie che non rientra nel distacco sindacale.
Nel caso in cui al dipendente sia stato riconosciuto il diritto al distacco sindacale retribuito, con prestazione lavorativa ridotta in misura del 50%, il contributo da richiedere è pari al 50% del trattamento economico lordo annuo indicato nel certificato.

Circa alcune questioni sollevate riguardo le IPAB si rappresenta che il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ha disciplinato il riordino delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza prevedendo la trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con personalità giuridica di diritto pubblico oppure la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica di diritto privato.

In merito si comunica che il contributo sarà erogato solo alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e non alle Istituzioni di assistenza e beneficenza che si sono privatizzate.

E’ opportuno segnalare che i dati certificati dagli enti verranno verificati avvalendosi degli elementi in possesso del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.

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