Contribuenti Iva e 27 dicembre

Anche sull’ultima pagina del calendario, alcune scadenze fiscali da non dimenticare e, tra queste, l’acconto Iva. Martedì’ 27 dicembre è, infatti, l’ultimo giorno per versare l’anticipo d’imposta sul valore aggiunto 2011 senza incorrere in sanzioni e interessi. Di seguito un breve riepilogo per precisare quali sono i contribuenti interessati e quali quelli esentati o esclusi e per spiegare le procedure di calcolo e le modalità di versamento.

Chi può fermarsi qui…

Meglio mettere subito in chiaro, evitando di perdersi nella lettura di dettagli inutili, in quali casi il titolare di partita Iva non è tenuto a versare l’acconto. Intanto, va ricordato che l’anticipo è dovuto solo se, fatti i conti, il suo importo risulta superiore a 103,29 euro.

La platea dei chiamati in cassa si assottiglia ulteriormente eliminando gli appartenenti alla categoria degli esonerati perché in situazioni particolari, e cioè:

• coloro che hanno intrapreso l’attività nel corso del 2011 o, viceversa, l’hanno cessata alla data del 30 novembre di quest’anno, se contribuenti mensili, ovvero al 30 settembre, se trimestrali

• gli imprenditori individuali trimestrali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre 2011, e quelli mensili, che l’hanno invece fatto entro il 30 novembre. Entrambi non devono essere soggetti passivi ai fini Iva per altri tipi di attività

• i contribuenti a credito nella dichiarazione annuale 2010, anche se hanno richiesto il rimborso

• coloro che sanno già di chiudere a credito il 2011, anche se hanno effettuato, in base al regime applicato, un versamento per dicembre o per l’ultimo trimestre 2010 o in occasione della dichiarazione 2010

• nei casi espressamente previsti da specifici provvedimenti legislativi per calamità naturali

• gli operatori che nel 2011 hanno effettuato esclusivamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti o non imponibili.

Riguardo all’ultima ipotesi, però, ci sono delle limitazioni da segnalare. L’acconto va, infatti, ugualmente versato se il contribuente ha effettuato operazioni intracomunitarie, determinate prestazioni nel settore edilizio o ha acquistato oro e argento tramite reverse charge.

Appartengono, invece, alla platea degli “esclusi” dal versamento di dicembre, le categorie che applicano regimi speciali e quindi:

• gli agricoltori in regime semplificato e quelli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro

• i contribuenti “minimi”

• gli imprenditori e i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime agevolato previsto per chi intraprende nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13, legge 388/2000)

• gli operatori dei settori intrattenimento, gioco e spettacolo

• i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta

• le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario.

…e chi non deve dimenticare la scadenza Esclusi i casi specifici sopra elencati, l’appuntamento del 27 dicembre è per tutti coloro (compresi gli enti territoriali), già titolari di partita Iva nel 2010 e attivi nel 2011, che hanno chiuso lo scorso anno con un debito Iva (mese di dicembre per i mensili, quarto trimestre 2010 per i trimestrali) e in posizione debitoria anche nel 2011. Sono interessati, quindi, salvo sempre le eccezioni, i contribuenti mensili, trimestrali ordinari e “speciali”, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Tre opzioni di calcolo Per la determinazione dell’importo da versare è possibile scegliere fra tre diversi procedimenti di calcolo: storico, analitico o previsionale. E’ il contribuente a scegliere quello a lui più adatto.

Metodo storico

E’ senz’altro il più diffuso ed è quello a meno rischio di errore. Si basa sulle operazioni svolte nell’anno precedente ed è uguale all’88% del tributo versato per quel periodo al lordo dell’acconto.
In particolare, il calcolo prende le mosse dalla liquidazione:

• periodica del mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili

• annuale Iva o dal modello Unico, per i trimestrali ordinari

• periodica relativa al quarto trimestre 2010, per i trimestrali “speciali”.

Metodo previsionale

Il calcolo parte da un’ipotesi di realizzo. Va da sé che conviene applicarlo nel caso di un’attività dai toni minori rispetto all’anno passato. Con un volume d’affari più basso, infatti, scenderà anche il debito Iva rispetto al 2010 e, quindi, seguendo il metodo storico, il risultato sarebbe sicuramente superiore all’importo effettivamente dovuto. Anche in questo caso, la percentuale da versare è uguale all’88% della previsione di debito per il 2011. È importante, però, che le “aspettative” siano reali, perché nel caso di minore imposta versata, a liquidazione Iva definitiva, entrerebbe in gioco la sanzione per “versamento carente”. L’acconto previsionale è al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Metodo analitico

L’ultimo sistema non lascia spazio a margini di incertezza; si basa, infatti, sulle operazioni realmente effettuate, registrate o che dovevano essere registrare dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali. L’acconto, in questo caso, è pari al 100% del debito Iva risultante dalla relativa liquidazione straordinaria.

Pagamento a senso unico

Canale telematico obbligatorio per il versamento, che va effettuato utilizzando il modello F24. L’acconto può essere compensato con eventuali crediti d’imposta o contributivi. I suoi codici tributo sono: il 6013 (“mensili”) e il 6035 (“trimestrali”). L’acconto andrà poi scalato dall’Iva dovuta per il mese di dicembre 2011 (nel caso dei contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2011 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

Sanzioni, sopra i 50mila scatta la “penale”

Qualche riga anche per chi salta la scadenza del 27 dicembre. La sanzione amministrativa applicata per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto Iva è pari al 30% della somma dovuta, più gli interessi. Penalità più leggera per chi ricorre al ravvedimento operoso e cerca di rimettere le cose a posto. In tal caso la sanzione scende al 3% dell’importo, per i versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine naturale, al 3,75% se il conto è regolato entro la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Il 27 dicembre segna anche la data limite per versare l’Iva relativa allo scorso anno, se di importo superiore a 50mila euro, senza incorrere nella sanzione penale; la violazione che va oltre tale entità, infatti, assume valenza di reato.

L’imposta a debito da controllare è quella che risulta dalla dichiarazione annuale 2010 (modello Iva 2011), presentata entro lo scorso 30 settembre.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.

Anna Maria Badiali

Fonte: FiscoOggi.it

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