Concorsi pubblici

Le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dall’art. 97, c. 3, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale; in particolare, “l’area delle eccezioni” al concorso deve essere “delimitata in modo rigoroso”: le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle. In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico dev’essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione. Per questo, va dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 97, c. 3, Cost., dell’art. 24, c. 2, L.R. Piemonte 28.7.2008, n. 23, secondo cui “Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all’amministrazione regionale”.

(Corte costituzionale, sentenza del 15 gennaio 2010, n. 9)

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