Comunicazioni black list anche per gli enti

La stretta sulle operazioni con i Paesi black list coinvolge anche gli enti locali.

La circolare n. 53/E di ieri dell’Agenzia delle entrate affronta il tema delle comunicazioni che gli operatori economici devono effettuare per le operazioni con Paesi black list, come previsto dal dl 40 del 2010, al fine di contrastare le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, soprattutto le cosiddette “carosello” e le “cartiere”. E dalla nota spuntano chiarimenti interessanti anche con riferimento alle amministrazioni locali, relativamente a situazioni particolari quali possono essere, ad esempio, i rapporti commerciali sottostanti alla partecipazione a manifestazioni e fiere. La circolare chiarisce che sono obbligati alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list tutti i soggetti Iva.  Gli enti non commerciali, lo Stato, le regioni, le province e i comuni sono tenuti unicamente per le operazioni realizzate al di fuori dell’attività istituzionale. Sono fuori dall’obbligo di comunicazione anche i contribuenti minimi e i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive. Un’importante precisazione riguarda i non residenti: sono, infatti, tenuti alla comunicazione anche i soggetti comunitari ed extracomunitari che svolgono operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, con i Paesi black list. Nello specifico, la circolare afferma che sono esonerati dall’obbligo lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali. Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni realizzate nell’ambito delle attività commerciali e agricole esercitate da detti enti, ancorché in via residuale. In merito alla soggettività passiva degli enti non commerciali l’Agenzia delle entrate rileva che, in base all’art. 7-ter, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, tali enti si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese anche quando gli stessi agiscono nell’esercizio della propria attività istituzionale. Per espressa previsione normativa, tale regola rileva soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla determinazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi. Conseguentemente, le prestazioni di servizi commesse dagli enti non commerciali – ancorché gli stessi debbano essere considerati soggetti passivi ai fini del requisito della territorialità dell’Iva – non sono soggette all’obbligo di segnalazione quando l’acquisto di queste prestazioni sia riferibile all’attività istituzionale dell’ente. Nel caso di interessamento degli enti alla disciplina black list, la circolare ricorda che vanno comunicate in via telematica all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi da e verso soggetti Ue, le prestazioni di servizi rese da e verso soggetti extra-Ue, le importazioni e le esportazioni di beni, sia che esse rappresentino, ai fini Iva, operazioni imponibili, non imponibili o esenti. Sono interessate dall’obbligo di comunicazione anche alcune prestazioni di servizi effettuate con Paesi black list territorialmente non rilevanti nello Stato ai fini Iva, ma il cui monitoraggio è particolarmente importante per la prevenzione e il contrasto delle frodi Iva negli scambi con l’estero. Ma quali sono i Paesi black list? L’obbligo scatta quando il soggetto Iva intrattiene rapporti economici con un operatore che ha sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi identificati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999 (lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche) e dal decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato per imprese estere controllate o collegate). In merito alle liste, la circolare precisa che vanno applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall’attività svolta dall’operatore. Ciò vuol dire che l’obbligo di comunicazione scatta se la controparte è situata in un Paese presente almeno in una delle due liste. La circolare ricorda, inoltre, che Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più Paesi a regime fiscale privilegiato (decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2010) e che quindi non sussiste, anche per il periodo che va dal 1° luglio al 4 agosto 2010, alcun obbligo di comunicazione. La prima scadenza per presentare le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2010 scatta il 2 novembre.
Successivamente, il modello andrà presentato, sempre in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestrale o mensile). Per chi non presenta la comunicazione oppure la trasmette incompleta o inesatta è prevista una sanzione da 258 a 2065 euro. In caso di ripetute violazioni, viene applicato ai fini sanzionatori il cumulo materiale e non quello giuridico. L’operatore tenuto alla comunicazione può rimediare all’errore commesso avvalendosi del ravvedimento operoso secondo le regole generali.

Giuseppe Manfredi

Fonte: La Gazzettadeglientilocali.it

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