Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interna per l’anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DECRETO Ministero dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2013 
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interna per l’anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (GU n.75 del 29-3-2013)

Articolo 1 –  Certificazione 

1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti soggetti al patto di stabilita’ interno  trasmettono,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
IGEPA, via XX Settembre n.  97  –  00187  Roma,  una  certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario   e   dai    componenti    dell’organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito,  relativa  al  rispetto
degli obiettivi del patto di  stabilita’  interno  per  l’anno  2012,
secondo il  prospetto  e  le  modalita’  contenute  nell’allegato  al
presente  decreto,  che   ne   costituisce   parte   integrante.   La
certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della
verifica del rispetto del termine di invio, la data e’ comprovata dal
timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
  2. Al fine di consentire l’individuazione degli enti  per  i  quali
non si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  come  riproposto
dall’art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le province e i comuni di cui al comma 1 che,  a  seguito  della
certificazione, risultano non  rispettosi  del  patto  di  stabilita’
interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A  e  secondo
le  modalita’  contenute  nell’allegato  al  presente   decreto,   le
informazioni  utili  a  valutare   se   il   mancato   raggiungimento
dell’obiettivo  e’  stato  determinato  dalla  maggiore   spesa   per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell’Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente.
  3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma  207,  della
legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   al   fine   di   consentire
l’individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di
cui all’art. 7, comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresi’, ridefinita  la
sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del  decreto
legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall’art. 31, comma  26,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali di cui al comma
1 che, a seguito della certificazione, risultano non  rispettosi  del
patto di  stabilita’  interno  2012,  comunicano,  con  il  prospetto
Certif. 2012/B e secondo  le  modalita’  contenute  nell’allegato  al
presente decreto, le informazioni utili  a  valutare  se  il  mancato
raggiungimento dell’obiettivo  e’  stato  determinato  dalla  mancata
erogazione nell’esercizio 2012 dei contributi  pluriennali  stanziati
per le finalita’ di cui all’art. 6, della legge 29 novembre 1984,  n.
798.
  4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma  447,  della
legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   al   fine   di   consentire
l’individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la  sanzione
di cui all’art. 7, comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149,  come  riproposto  dall’art.  31,  comma  26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183,  le  province  e  i
comuni di cui  al  comma  1  che,  a  seguito  della  certificazione,
risultano non  rispettosi  del  patto  di  stabilita’  interno  2012,
comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e  secondo  le  modalita’
contenute nell’allegato al presente decreto, le informazioni utili  a
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell’obiettivo  e’   stato
determinato dalla mancata riscossione  nell’esercizio  2012  connessa
alle procedure di privatizzazione di societa’ partecipate avviate nel
2012 la cui riscossione e’ stata  realizzata  entro  il  28  febbraio
2013.
  5. Ai sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in  materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta’
comunale, istituito dall’art. 1, comma 380,  della  citata  legge  n.
228.
  6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti  al
patto di stabilita’ interno  che  hanno  acquisito  spazi  finanziari
nell’ambito del Patto di stabilita’ interno «orizzontale  nazionale»,
ai sensi dell’art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  devono  attestare,
con la certificazione di cui al comma 20 dell’art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i suddetti maggiori  spazi  finanziari  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale o, per  gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, anche di impegni gia’ assunti al 31 dicembre  del  2011,  con
imputazione all’esercizio 2012. In assenza  di  tale  certificazione,
nell’anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo.
  7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto  di  stabilita’
interno  «orizzontale  nazionale»,  ai  sensi  dell’art.  4-ter   del
decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile  2012,
n. 44, non utilizzati  per  effettuare  spese  per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale o, per  gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, anche di impegni  gia’  assunti  al  31  dicembre  2011,  con
imputazione all’esercizio 2012,  vengono  recuperati  attraverso  una
modifica peggiorativa del  saldo  obiettivo  programmatico  dell’anno
2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati.
  8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non  provvedono  ad
inviare la  certificazione  nei  modi  e  nei  tempi  precedentemente
indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita’ interno
2012, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita’ interno, si applica solo la sanzione relativa  al
divieto di  assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo  disposta
dall’art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011,  n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo  attesti
il mancato rispetto del patto di  stabilita’  interno,  si  applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’art. 31 della  legge  n.
183 del 2011.
  10. Decorsi sessanta giorni dal  termine  di  legge  stabilito  per
l’approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell’ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l’unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita’  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l’assolvimento  dell’adempimento  e  a   trasmettere   la
certificazione   entro   i   successivi   trenta   giorni,   con   la
sottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell’interno sospende tutte le erogazioni di  risorse  o  i
trasferimenti spettanti.
  11. Qualora la certificazione trasmessa dal  commissario  ad  acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione, attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita’ trovano applicazione  le  sanzioni  di  cui  alla
lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’art.  31  della  legge
183 del 2011.
  12. In caso di accertamento successivo della violazione  del  patto
di stabilita’ interno di cui al comma 28 dell’art. 31 della legge  n.
183 del 2011, gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  la  nuova
certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento  della
violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine,  il  commissario
ad acta provvede, entro i successivi  trenta  giorni,  ad  assicurare
l’assolvimento del predetto adempimento  e  a  trasmettere  la  nuova
certificazione debitamente sottoscritta.
  13.   Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale e’  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia’  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all’obiettivo  del
patto di stabilita’ interno.

                               Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2013 
 
                           Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO 
 
                                                             Allegato 
 
A. Certificazione e prospetti allegati. 
    Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2012, con
cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, sono quelle previste nel  prospetto  allegato  al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n.
0053363,  concernente  il  monitoraggio  semestrale  del   patto   di
stabilita' interno per l'anno 2012 (modello MONIT/12). 
    Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle  relative  al
monitoraggio dell'intero anno 2012 che gli enti  locali  soggetti  al
patto hanno comunicato al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'                   interno                    all'indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/». 
    Considerato che le informazioni in questione sono  gia'  presenti
nel sistema  web  ed  al  fine  di  agevolare  gli  enti  locali  nel
predisporre la certificazione definitiva delle risultanze  del  patto
di stabilita' interno per l'anno 2012, e' stata prevista, cosi'  come
per la certificazione relativa al patto di stabilita'  interno  2011,
una  apposita  procedura   che   consente   all'ente   di   acquisire
direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2012) risulta gia'
compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2012,
direttamente dagli enti nel  sistema  web  e  con  l'indicazione  del
rispetto o meno degli obiettivi del patto. 
    Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26,
lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183  del  2011,  gli  enti
locali che, in base a tale certificazione, risultano  non  rispettosi
delle  regole  del  patto  di  stabilita'  interno,  trasmettono   un
ulteriore prospetto  (Certif.  2012/A),  utile  per  valutare  se  il
mancato raggiungimento  dell'obiettivo  e'  stato  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente. Tale prospetto, compilato automaticamente sulla base  dei
dati  inseriti  nel  monitoraggio  del  secondo  semestre,   consente
l'individuazione degli enti ai quali non si applica  la  sanzione  di
cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n.  183  del  2011
inerente alla  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario,  o  dei
trasferimenti destinati agli enti locali della  Regione  siciliana  e
della regione Sardegna. 
    In attuazione di quanto disposto dall'art. 1,  comma  207,  della
legge n. 228 del 2012, nel caso in cui i comuni di Venezia,  Chioggia
e Cavallino-Treporti, assegnatari di contributi pluriennali stanziati
per le finalita' di cui all'art. 6  della  legge  n.  798  del  1984,
dovessero  risultare,  in  base  alla  citata   certificazione,   non
rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno,  i  predetti
comuni trasmettono, altresi', un ulteriore prospetto (Certif. 2012/B)
utile per valutare se il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'
stato  determinato  dalla  mancata  erogazione  di  tali   contributi
pluriennali nell'esercizio 2012. La compilazione  di  tale  prospetto
consente l'individuazione degli enti, fra quelli sopra indicati,  per
i quali non si applica la  sanzione  di  cui  all'art.  7,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011,  riproposto  dal
novellato art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011. Per i medesimi
enti la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a),  del
decreto legislativo n. 149 del 2011, come  riproposto  dall'art.  31,
comma 26, della legge n. 183 del 2011, concernente la  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura
pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore
al  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo. 
    Inoltre, ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  447,
della legge n. 228 del 2012, gli enti locali che, in base alla citata
certificazione, risultano non rispettosi delle regole  del  patto  di
stabilita' interno 2012, trasmettono un ulteriore prospetto  (Certif.
2012/C),  utile   per   valutare   se   il   mancato   raggiungimento
dell'obiettivo  e'  stato  determinato  dalla  mancata   riscossione,
nell'esercizio  2012,   di   somme   connesse   alle   procedure   di
privatizzazione di societa'  partecipate  avviate  nel  2012  la  cui
riscossione e' stata realizzata  entro  il  28  febbraio  2013.  Tale
prospetto  consente  di  individuare  gli  enti  per  i  quali  viene
ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2,  lettera  a),  del
decreto legislativo n. 149 del 2011, come  riproposto  dall'art.  31,
comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011. Per  tali  enti  la
sanzione  concernente  la  riduzione  del   fondo   sperimentale   di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato, si applica per un importo  non  superiore  al  5  per
cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. 
    Si precisa che nel prospetto Certif. 2012/C e'  prevista,  per  i
comuni che  rientrano  contestualmente  in  entrambe  le  fattispecie
indicate dai commi 207 e  447  dell'articolo  unico  della  legge  di
stabilita'  2013,  una  cella  relativa  ai  «contributi  pluriennali
stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre
1984, n. 798 non erogati nell'anno 2012» al fine di  valutare  se  il
mancato raggiungimento  dell'obiettivo  e'  stato  determinato  dalla
somma degli effetti derivanti dalla mancata riscossione delle entrate
di cui al comma 447 e dalla mancata erogazione di cui al  comma  207;
nel qual caso l'ente sara' assoggettato alla sanzione di cui al comma
2, lettera a), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del  2011,
riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011,  come
ridefinita dal comma 447 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2013. 
    Infine, secondo quanto disposto dall'art.  4-ter,  comma  6,  del
decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile  2012,
n. 44, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito  del
patto di stabilita'  interno  «orizzontale  nazionale»  2012,  devono
attestare, mediante la compilazione del prospetto Certif. 2012/D, che
i  suddetti  maggiori  spazi   finanziari   sono   stati   utilizzati
esclusivamente per effettuare nel 2012  spese  per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale o, per  gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre del 2011, con
imputazione all'esercizio 2012. L'importo dei  pagamenti  effettuati,
peraltro, risultera' indicato automaticamente sulla base dell'importo
inserito da ciascun ente interessato  in  corrispondenza  della  voce
«Pag Res» in sede di compilazione del modello  MONIT/12  del  secondo
semestre. 
    Come precisato nella norma sopra richiamata, in assenza  di  tale
attestazione, nell'anno  di  riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano   validi   i
peggioramenti dei saldi  obiettivi  del  biennio  successivo.  A  tal
proposito, si ritiene che la norma  sia  correttamente  applicata  se
l'importo  dei  pagamenti  di  residui  passivi  in  conto   capitale
effettuati nell'anno 2012 o, per gli enti in  sperimentazione,  anche
di  impegni  gia'  assunti  al  31  dicembre  2011,  con  imputazione
all'esercizio 2012 (quantificato nel prospetto del  monitoraggio  del
secondo semestre nella voce «Pag Res»)  risulti  non  inferiore  agli
spazi finanziari acquisiti mediante il cosiddetto patto di stabilita'
interno «orizzontale nazionale». Gli spazi finanziari acquisiti e non
utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte  capitale  o,
per gli enti in sperimentazione, anche di impegni gia' assunti al  31
dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, non potendo essere
utilizzati   per   altre   finalita',   devono   essere   recuperati,
determinando un peggioramento dell'obiettivo dell'anno  2012,  mentre
restano validi  i  peggioramenti  dei  saldi  obiettivi  del  biennio
successivo.  Il  recupero  dei  maggiori   spazi   finanziari   viene
effettuato  in  sede  di  certificazione   (modello   Certif.   2012)
attraverso la rideterminazione del «saldo obiettivo 2012 finale»  per
un importo pari  agli  spazi  finanziari  acquisiti  nell'ambito  del
«patto orizzontale nazionale» e non utilizzati  per  i  pagamenti  di
residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione,
anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre  2011,  con  imputazione
all'esercizio 2012. 
B. Istruzioni per l'invio dei prospetti della certificazione. 
    Per  stampare  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere all'applicazione web  del  patto  di  stabilita'  interno  e
richiamare, dal menu, la funzione di «Acquisizione modello»  relativa
alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2012 che consentira'
di visualizzare e controllare i dati  relativi  al  monitoraggio  del
secondo   semestre   del   proprio   ente.   Dopo   aver   verificato
l'attendibilita'  delle  informazioni  acquisite  dal   sistema,   e'
possibile  procedere  alla   predisposizione   delle   certificazioni
mediante il pulsante «stampa certificato», che generera' i moduli  in
formato «pdf» pronti per la stampa da inviare in originale in formato
cartaceo al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  secondo  le
modalita' e  i  tempi  di  seguito  indicati,  dopo  aver  provveduto
all'integrazione  manuale  della  sottoscrizione  del  rappresentante
legale, del responsabile del servizio finanziario  e  dei  componenti
dell'organo   di    revisione    economico-finanziaria    validamente
costituito, del luogo della sottoscrizione  e  del  timbro  dell'ente
stesso. 
    Il prospetto Certif. 2012/A (compilato dagli enti locali in  caso
di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2012),  e  i
prospetti Certif. 2012/B  e  Certif.  2012/C  (compilati  dagli  enti
locali, in caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno
del 2012, che rientrano nelle  fattispecie  previste  rispettivamente
dai commi 207 e 447 della legge n. 228 del 2012),  verranno  stampati
automaticamente dal sistema insieme alla certificazione e, con  essa,
dovranno essere sottoscritti ed inviati secondo le stesse  modalita',
al fine di consentire l'individuazione degli  enti  per  i  quali  si
applicano le relative sanzioni nei  limiti  sopra  indicati.  Infine,
verra',   stampato   automaticamente   dal   sistema   insieme   alla
certificazione, il prospetto Certif. 2012/D, compilato dai comuni che
hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di  stabilita'
interno «orizzontale nazionale», al fine di acquisire la attestazione
richiesta dall'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
    Si invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla  trasmissione  della
certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati
del patto di stabilita' interno al 31  dicembre  2012,  a  suo  tempo
inseriti per il monitoraggio,  siano  corretti;  in  caso  contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2013 mediante la
funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio.
Naturalmente, la  funzione  di  produzione  della  certificazione  e'
disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso  via  web
le risultanze  del  monitoraggio  del  patto  al  31  dicembre  2012.
Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso  tali  dati  non  potranno
stampare il modulo della certificazione se non dopo  aver  comunicato
via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2012. 
    La citata documentazione (certificazione e prospetti) deve essere
spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via  XX  Settembre  n.  97  -
00187 Roma. 
    Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data
e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
    Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi  da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del patto di stabilita' interno. 
    Si ribadisce che la predetta certificazione ed i prospetti, privi
delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile  del
servizio  finanziario  e  dei  componenti  dell'organo  di  revisione
economico-finanziaria  validamente  costituito,  non  sono   ritenuti
validi  ai  fini  della  attestazione  del  rispetto  del  patto   di
stabilita' interno. 
C. Ritardato invio della certificazione e nomina del  commissario  ad
acta. 
    L'ente che non trasmette la  certificazione  nei  tempi  previsti
dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto di  stabilita'  interno
ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011. 
    Qualora la certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  rispetto  del
patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di  cui
al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge  n.  183  del  2011
(divieto di assunzione di personale  a  qualsiasi  titolo).  Qualora,
invece, la certificazione,  trasmessa  in  ritardo,  non  attesti  il
rispetto del patto  di  stabilita'  interno  si  applicano  tutte  le
sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge  n.  183  del
2011. 
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario  ad   acta,   provvede   ad   assicurare   l'assolvimento
dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi
trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.
Sino alla data di trasmissione  della  certificazione  da  parte  del
commissario ad acta sono sospese tutte le  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti da parte del  Ministero  dell'interno,  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011. 
    Qualora la certificazione trasmessa a  cura  del  commissario  ad
acta  attesti  il  rispetto  del   patto   di   stabilita',   trovano
applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato
comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora,  invece,  la
certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione  tutte
le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31  della  legge  183
del 2011. 
    Fatta eccezione per la  fattispecie  prevista  dal  comma  20-bis
dell'art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D.,
non  sono  accettate  certificazioni  inviate  successivamente   alla
scadenza del predetto termine  di  trenta  giorni  previsto  per  gli
adempimenti del commissario ad acta. 
    Decorsi novanta  giorni  dal  termine  di  legge  stabilito   per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione,  trovano
applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della citata
legge n. 183 del 2011. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
D. Obbligo di invio di una nuova certificazione. 
    Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto  ad  inviare  una
nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  se  rileva,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011). 
    Al riguardo, si evidenzia che con la dizione  «peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno» il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
    a) la nuova certificazione attesti una  maggiore  differenza  fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia'  attestato  con
la precedente certificazione; 
    b)  la  nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; 
    c) in caso di rispetto del patto di stabilita' interno, la  nuova
certificazione,  a  differenza   della   precedente,   attesti,   per
giustificati motivi, la conformita'  dei  dati  a  quelli  del  conto
consuntivo. 
    Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione  del
patto di stabilita' interno di cui al comma  28  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, gli enti locali  sono  tenuti  ad  inviare  la
nuova certificazione del patto entro trenta giorni  dall'accertamento
della  violazione.  Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,   il
commissario ad  acta  provvede,  nei  successivi  trenta  giorni,  ad
assicurare la trasmissione  della  nuova  certificazione  debitamente
sottoscritta. 
    In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i  predetti
termini, non possono essere inviate certificazioni  rettificative  di
dati trasmessi precedentemente. 
    Si segnala, infine, che i dati indicati nella certificazione  del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno  di  riferimento.  Ne
consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto  di  gestione,
modifichi i dati gia' trasmessi  con  la  certificazione  cartacea  a
questa Ragioneria generale  dello  Stato,  e'  tenuto  a  stampare  e
rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo  aver  rettificato  i
dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema web)
nei tempi stabiliti e con le modalita' sopra richiamate (raccomandata
A/R). 
    Il rispetto dei termini  di  invio  consente  l'applicazione  del
disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre  2010,
n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma  438,
della  legge  n.  228  del  2012,  che  prevede   che   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  apposito  decreto,  emanato  di
concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizza  la  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'
interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. 
    Infatti, l'importo complessivo della  riduzione  degli  obiettivi
delle province e dei comuni e' commisurato  agli  effetti  finanziari
determinati dall'applicazione della  sanzione,  in  caso  di  mancato
raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'   interno,
operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e  sul  fondo
perequativo nonche' sui trasferimenti erariali  destinati  ai  comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato
art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto,
al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato  comma  122
della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinche' la stessa possa
determinare benefici sui bilanci  degli  enti,  il  limite  temporale
sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA