Bilanci 2011: tagli dell’80% delle consulenze

Con riferimento all’attività di “addetto stampa/portavoce”, quando detta attività non si esaurisce nel servizio di informazione dell’utenza, in ordine alle attività poste in essere dal Comune, essa va collocata nell’area delle collaborazioni autonome. Conseguentemente, con riferimento all’incarico di “addetto stampa/portavoce” trovano applicazioni i vincoli di spesa introdotti dal comma 7 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010).
Dunque, con riferimento, all’attività di “addetto stampa/portavoce”, l’ente comunale non può programmare e destinare una spesa “superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009”.

Riferimenti normativi:

Comma 7 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010): “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

Deliberazione Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Lombardia 28/2/2011, n. 111

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