Aziende speciali solo nei grandi enti

Fonte: Il Sole 24 Ore

I limiti per la partecipazione a società da parte dei Comuni di minori dimensioni vanno interpretati in modo rigoroso e si estendono anche a società patrimoniali e aziende speciali. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Emilia-Romagna, con la deliberazione 9/PAR/2012 ha definito in modo puntuale l’applicazione dell’articolo 14, comma 32 della legge 122/2010, in base al quale costituzione o la partecipazione in società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte dei Comuni con popolazione sino a 30mila abitanti non è consentita, fatta eccezione per le due sole deroghe permesse dalla stessa disposizione, in quanto lo strumento societario non è una modalità obbligatoria per lo svolgimento dei servizi. Per i Comuni fra i 30mila e i 50mila abitanti la costituzione di nuove società o il mantenimento di partecipazioni è consentito in relazione a una sola società.
La deliberazione della Corte dei conti emiliana evidenzia anche che le società patrimoniali costituite in base all’articolo 113, commi 2 e 13 del Tuel, va considerata una modalità superata e non più consentita, dovendo rimanere pubblica la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Pertanto questi enti locali non solo non possono costituire nuove società patrimoniali, ma dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate all’esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica sia detenuta da società. Nei limiti previsti dalla disposizione, gli enti potranno al più costituire società o detenere partecipazioni in società cui sia affidata la gestione delle reti.
La Corte dei conti rileva inoltre che, nonostante l’ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 14, comma 32, sia espressamente limitato ai soli organismi societari, l’articolo 25, comma 2 del Dl 1/2012, introducendo il comma 5 bis all’articolo 114, estende alle aziende speciali e istituzioni l’applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

di Alberto Barbiero

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