[ARMONIZZAZIONE CONTABILE] Armonizzazione dei bilanci – emendamenti conferenza Regioni

Sul sito regioni.it viene reso noto il parere avente ad oggetto “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” in occasione della riunione del 03/04/2014, qui di seguito alcuni degli emendamenti per gli enti locali proposti al decreto:

  • Emendamento 4: art. 8 Superamento SIOPE

L’articolo 8 è così sostituito :

1. Con le modalità definite dall’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2015 le codifiche SIOPE sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

Relazione emendamento 4. Il primo comma dell’articolo è così riscritto in modo da poter dare certezza dei tempi di attuazione per il superamento del SIOPE. Infatti considerato che nella struttura della transazione elementare così come definita nell’allegato 7 del Dlgs. 118 rientra sia il codice SIOPE sia il codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato la disposizione dell’art. 8 per cui sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato, costituisce la duplicazione dello stesso codice già presente nella stessa transazione elementare e dunque una doppia registrazione ed un inutile adempimento in capo agli enti.

  • Emendamento 6 – art.42 “Il risultato di amministrazione”

Al comma 8 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività la cui mancata attuazione non assicurerebbe la copertura di servizi o determinerebbe un danno per l’ente.”

Relazione emendamento 6. La norma così modificata consente di applicare quote di avanzo vincolato senza la necessità di circostanziare le singole situazioni che, nel caso delle Regioni (che attuano le reiscrizioni) devono assicurare a priori servizi in via generale.

Proposte di Emendamenti allo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118- PRINCIPI ALLEGATI

Emendamento 2 – Contabilizzazione delle manovre fiscali

L’allegato 4/2 alla fine del paragrafo 3.7 è integrato con la seguente:

“Tenuto conto che le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva e che relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, le entrate da manovra fiscale devono essere accertate nell’esercizio finanziario dell’anno di imposta.”

Relazione emendamento 2:

In base ai principi di contabilità finanziaria vigenti e all’art. 20 comma 2 lett. a) del dlgs 118/2011l le Regioni “accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio [….] gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell’esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard come stimati dal competente Dipartimento delle Finanze.”

Inoltre il comma 2 dell’art. 53 del nuovo titolo III ribadisce che “non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato l’accertamento attuale di entrate future. ”

Infine l’art. 3 comma 1 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000) stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva e che relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Si ritiene opportuno esplicitare e precisare che le entrate da manovra fiscale devono essere accertate nell’esercizio finanziario nel quale la manovra produce effetti, che non può che essere quantomeno l’esercizio successivo a quello di deliberazione della manovra.

b) Al paragrafo 4/2” Gli strumenti della programmazione degli enti locali “sono apportate le seguenti modifiche:

– le lettere a e b sono così modificate:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio il 30 ottobre di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno prima dell’approvazione del bilancio di previsione, per le conseguenti deliberazioni;

– f) al paragrafo 8 Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) il termine del 31 luglio è sostituito dal 30 ottobre.

Relazione all’emendamento 3:

L’emendamento sopra riportato propone la modifica dei tempi di presentazione e approvazione previsti nel Principio contabile applicato alla Programmazione per il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP), al fine di una migliore pianificazione e di un miglior raccordo con la programmazione finanziaria nazionale.

Tale modifica si fonda sulla ragionevolezza nel cronoprogramma proposto che corrisponde sia alle esigenze delle Regioni sia alle esigenze degli Enti locali.

Emendamento 4 – Modiche al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) “Piano indicatori:”

il paragrafo 11 ll Piano degli indicatori di bilancio è cosi modificato:

“E’ lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e integra i documenti di programmazione.

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le Regioni lo trasmettono al Consiglio.

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home page).

In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria e i relativi indicatori.

Regioni, enti locali e loro enti ed organismi strumentali individuano un set di indicatori minimo che ciascun ente deve inserire nel proprio piano per consentire la confrontabilità dei propri indicatori con altri Enti omogenei. E’ facoltà di ogni amministrazione introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori.

Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni, per gli Enti Locali e per gli Enti e Organismi Strumentali avranno uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli enti allegano il Piano dei Risultati al bilancio consuntivo, mentre le Regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto.

L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un’apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle Regioni.

Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.”

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