ARCONET. Le ultime risposte ai quesiti pubblicati su riaccertamento e rendiconto

Sono stati pubblicati sul sito ARCONET, in data 24/03/2017, le risposte ai seguenti due quesiti.

DOMANDA

L’articolo 3, comma 4, del d.lgs 118 del 2011 prevede che nell’ambito dell’annuale attività di riaccertamento ordinario dei residui, “le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo”.

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui, l’attività di reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, richiede anche le variazioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio precedente?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che nell’ambito del riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio precedente, comprese quelle dirette ad evitare che gli stanziamenti definitivi di cassa siano inferiori alla sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui, non rientrano nella definizione di variazioni “necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate”.

Anche le procedure di acquisizione dei rendiconti alla BDAP non prevedono il controllo della coerenza delle previsioni definitive di cassa, che invece è effettuato in automatico con riferimento al bilancio di previsione.

E’ invece necessario verificare la coerenza degli stanziamenti di cassa dell’esercizio successivo che, a seguito della reimputazione degli impegni, potrebbero non essere adeguati e non consentire il pagamento delle obbligazioni esigibili dell’ente.

In ogni caso, l’eventuale incapienza degli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio derivante dal riaccertamento ordinario non costituisce una incongruenza contabile degli stanziamenti.

 

DOMANDA

Il rendiconto 2016 dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si sono avvalsi per il 2016 della facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale.

In assenza dei dati di chiusura economico-patrimoniali riguardanti l’esercizio 2016, come è effettuata la riapertura delle scritture al 01/01/2017 e la la verifica necessaria all’individuazione dell’area di consolidamento?

Non sarebbe opportuno che, seppur senza alcuna approvazione formale, tali enti predispongano almeno il conto del patrimonio al 31/12/2016?

RISPOSTA

Nel confermare che l’art. 227, comma 3, del Tuel prevede che “Nelle more dell’adozione della contabilità economico patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato», si rappresenta che l’ultimo periodo dell’art. 11, comma 13, d.lgs 118/2011 prevede che

“Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”.

Pertanto la legge richiede a tali enti l’approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla base del:

  1. a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
  2. b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016.

Con riferimento al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell’inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato – All. 4/4 al DLgs 118/2011, sono utilizzati solo i primi due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017:

  • totale dell’attivo,
  • patrimonio netto,
  • totale dei ricavi caratteristici.

 

 

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