ANCI Risponde sul bilancio consolidato

L’ANCI risponde al quesito posto da un Comune in merito alla redazione del bilancio consolidato e in particolare sulla tempistica degli adempimenti da compiere.

DOMANDA:

Questo Ente, con meno 5.000 abitanti, ha esercitato la facoltà di rinvio al 2017 dell’adozione dei principi applicati alla contabilità economico patrimoniale e conseguente affiancamento della predetta contabilità alla contabilità finanziaria, dell’adozione del piano dei conti integrato e dell’adozione del bilancio consolidato. In merito a quest’ultimo adempimento, la Commissione Arconet ha chiarito che al fine di verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell’inserimento degli stessi nel perimetro del bilancio consolidato, devono essere utilizzati solo i parametri del totale dell’attivo e del patrimonio netto applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017. Tuttavia la vigente normativa prevede che lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 deve essere approvato (unitamente al prospetto che evidenzia il raccordo tra vecchia e nuova classificazione) dal Consiglio Comunale in sede di rendiconto 2017 (aprile 2018).
Sorgono alcuni dubbi sulla tempistica degli adempimenti da compiere:
– la verifica della soglia di irrilevanza per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 va fatta sui dati dei bilanci al 31.12.2016 (stato patrimoniale all’1.1.2017 per la capogruppo e bilanci al 31.12.2016 per le partecipate) o sui dati dei bilanci al 31.12.2017?
– E’ necessario riclassificare ora lo stato patrimoniale all’1.1.2017 e verificare la soglia di irrilevanza delle partecipate con riferimento ai bilanci delle stesse al 31.12.2016 (anche in assenza della approvazione consiliare di cui sopra), al solo fine di comunicare in tempi brevi l’eventuale inclusione o esclusione nel perimetro di consolidamento 2017 ai componenti del gruppo?
– Con il rendiconto dell’esercizio 2017 dovremo comunque rifare i calcoli della soglia di irrilevanza con i dati al 31.12.2017 (della capogruppo e delle partecipate), dati definitivi per la comunicazione della inclusione o esclusione nel consolidato dell’esercizio 2017?
Se così fosse si potrebbero verificare casi di esclusione tenendo conto dei dati 2016 e di inclusione con i dati 2017 e/o viceversa; si domanda pertanto se è necessario effettuare la verifica con riferimento ai bilanci 2016.

RISPOSTA:

In via preliminare si ritiene utile segnalare che la procedura da seguire è quella illustrata, valida per la generalità degli enti, dalla Corte dei conti sezione autonomie nella delibera n. 9 del 18/3/2016. Ovviamente, per i Comuni con meno di 5000 abitanti le date riportate nella delibera vanno spostate in avanti di un anno (si vada in particolare pagina 9 e pagine 29 e 30).
Con riferimento alle domande formulate si risponde come segue:
a) La verifica della soglia di irrilevanza per la redazione del bilancio consolidato 2017 si ritiene che debba essere fatta sui dati dei bilanci al 31/12/2016 (stato patrimoniale all’1/1/2017 per la capogruppo e bilanci al 31/12/2016 per le partecipate). In proposito si evidenzia che all’inventario e allo stato patrimoniale della capogruppo dovranno essere applicati i criteri di valutazione previsti dall’allegato 4.3 punto 9.3 e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano conti integrato; questo prospetto aggiornato all’1/1/2017 dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 2016, considerando che il 2017 è l’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale.
b) Si ritiene anche che occorra riclassificare ora lo stato patrimoniale della capogruppo e verificare la soglia di irrilevanza delle partecipate con riferimento ai bilancio al 31/12/2016 anche se questi non sono ancora stati approvati dal Consiglio.
c) Con il rendiconto 2017, si ritiene che i calcoli della soglia di irrilevanza dovranno essere rifatti al fine di applicare, al momento della definizione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, la reale sussistenza degli elementi che prevedono l’inclusione o la esclusione. – Si ritiene che non sia richiesto effettuare la verifica con riferimento ai bilanci 2016; comunque se l’ente lo ritiene utile questa verifica può essere effettuata.

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