Anci Risponde a un quesito sul disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente

Anci risponde a un quesito sulla corretta contabilizzazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Domanda

Un comune, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ha chiuso in disavanzo d’amministrazione all’1/1/2015 alla voce “totale parte disponibile” e ha deliberato un piano di rientro trentennale; se a seguito di chiusura dell’esercizio finanziario 2015 consegue un risultato di amministrazione sempre negativo, ma inferiore a quello dell’1/1/2015 tenuto conto dei vari accantonamenti, compresa la quota di 1/30 per il ripiano, può applicare nel 2016 la differenza quale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente?

Risposta Anci

In via preliminare si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dal Decreto MEF 2/4/2015 e nello specifico gli articoli 2 e 4. Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, del citato Decreto MEF in sede di approvazione del rendiconto 2015, gli enti che avevano registrato un maggior disavanzo, verificano se questo è migliorato di quanto previsto nel bilancio di previsione. Se si verifica che una quota non è stata recuperata, la quota non recuperata nel 2015 e l’eventuale maggior disavanzo, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016- 2018, in aggiunta alla quota già programmata per quell’anno (e comunque in un periodo non superiore alla consiliatura). Il successivo comma 4 stabilisce che il recupero dell’eventuale quota di disavanzo non derivante dal riaccertamento può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la consiliatura. Il comma 5, poi, chiarisce che la relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento. Pertanto, occorre verificare se il disavanzo di amministrazione registrato all’1/1/2015, è stato interamente coperto dalla gestione 2015. Se così è, la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata seguendo l’ordine di priorità riportate all’articolo 187, comma 2, del Tuel. Se, invece continua a presentarsi un disavanzo, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del Decreto 2/4/2014, questo (sulla base anche di quanto stabilito dall’articolo 188 del Tuel), deve essere ripianato nell’esercizio in corso oppure negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la consiliatura.

 

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